Modalità d'applicazione delle nuove norme Iva

Modalità d'applicazione delle nuove norme Iva Modalità d'applicazione delle nuove norme Iva La posizione del professionista che rientra nel regime di esonero in quanto il suo volume d'affari non supera i 5 milioni di lire all'anno Le nuove norme, in materia di Iva, convertite in legge con la legge 14 agosto 1974, n. 354, comportano alcune modalità di applicazione che devono essere correttamente intese. Come è noto, le recenti disposizioni estendono l'applicazione dell'Iva alle prestazioni di servizi effettuate da professionisti o artisti nei confronti di soggetti non-imprese, ma — per ora — lasciano sussistere i regimi di esonero e forfettario, nonché le semplificazioni prev ste dal decreto istitutivo per i contribuenti minori. Orbene, le difficoltà sorgono dal fatto che le nuove norme vengono ad applicarsi durante il corso di un periodo di imposta ed esattamente dal 1" settembre 1974. Prendiamo, ora, in considerazione la posizione di fronte alle nuove norme del professionista che rientra nel regime di esonero, in quanto il suo volume di affari (e cioè l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi imponibili effettuate) non supera i cinque milioni di lire. Le ipotesi possono essere diverse: si può prendere in esame la posizione del professionista (è questo il caso, in linea generale, del medico) il quale ha effettuato prestazioni solo nei confronti di privati e, quindi, escluse dall'Iva fino al 31 agosto 1974. Altra ipotesi può essere, invece, quella di un altro professionista (così, per esempio, l'avvocato, l'ingegnere, il notaio) il quale rientra nel regime di esonero in quanto, anche eventualmente realizzando un notevole volume di affari, ha effettuato la maggior parte delle sue prestazioni, fino al 31 agosto 1974, nei confronti di privati. Applicando ora le nuove norme dal 1" settembre, occorre considerare che, per sapere se quel medico e quel professionista potranno — o no — continuare anche per il 1974 a godere del regime di esonero, occorrerà procedere ad alcuni conteggi. Per il medico (il quale prima del 1" settembre ha solo compiuto operazioni escluse dall'imposta) occorrerà solo calcolare se le prestazioni effettuate dal 1" settembre 1974 alla fine dell'anno supereranno o no il limite del regime di esonero; qualora detto limite non venga superato, anche per l'anno in corso egli avrà diritto di essere ricompreso tra i soggetti esonerati di cui all'art. 32 del decreto istitutivo dell'Iva; qualora detto limite venga superato saranno applicabili le norme in vigore sul passaggio dal regime di esonero agli altri regimi, previste dal decreto istitutivo. Per l'avvocato, il quale fino al 1" settembre 1974 ha effettuato prestazioni sia nei confronti di imprese, sia nei confronti di privati, occorrerà, evidentemente, procedere in modo diverso: si tratta di sommare l'ammontare delle prestazioni dì servizi effettuate nei confronti di imprese prima del 1" settembre 1974 con l'ammontare di tutte le prestazioni di servizio (anche se effettuate nei confronti di privati) dal 1" settembre 1974 alla fine dell'anno. Qualora il totale suddetto — il che sembra improbabile per la maggioranza dei casi — sia non superiore a cinque milioni di lire il professionista godrà del regime di esonero anche per il 1974. Si viene cosi a creare una sperequazione tra il professionista che, prima della da¬ ta di entrata in vigore delle nuove norme, effettuava prestazioni solo nei confronti di privati (nel nostro esempio, il medico) e quel professionista che effettuava prestazioni anche nei confronti di imprese (nel nostro esempio, l'avvocato). Ciò avrebbe potuto essere evitato, stabilendo come data d'inizio per l'applicazione delle nuove disposizioni il 1" gennaio 1975. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi