Alla Camera il progetto della riforma sanitaria
Alla Camera il progetto della riforma sanitaria L'iter parlamentare avviato ufficialmente Alla Camera il progetto della riforma sanitaria Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri comprende cinquanta articoli - La tutela della salute assicurata dal "servizio sanitario nazionale": oltre alla cura delle malattie e alla riabilitazione degli infortunati, organizzerà la preparazione di tutto il personale della Sanità - I compiti affidati alle Regioni Roma. 12 agosto. Il ministro della Sanità, Vittorino Colombo, ha consegnato formalmente questa mattina alla presidenza della Camera il disegno di legge relativo all'» istituzione del servizio sanitario nazionale». Nei primi due articoli del disegno di legge (che ne comprende 50) vengono esposti i principi della riforma, mediante la quale la tutela della salute è assicurata dal « servizio sanitario nazionale, costituito dal complesso unitario delle attività e delle strutture destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali». « Sono riconosciute, è detto anche nell'art. 1, le libere iniziative di volontariato purché non in contrasto con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale ». I compiti del servizio comprendono: « La prevenzione intesa come complesso delle attività preordinate alla salvaguardia dell'integrità psicofisica dei cittadini in tutte le esplicazioni di vita sociale e di lavoro; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie; la riabilitazione e il recupero fisico, psichico e sociale dei soggetti che hanno subito malattie e infortuni o dei minorati per qualsiasi causa; la difesa della salute nei luoghi di lavoro, nella scuola, nello sport e in genere nelle collettività; la tutela dell'igiene e della salubrità dell'ambiente; la tutela della maternità e dell'infanzia e dei soggetti più esposti alla malattia per età o per condizioni ambientali; la tutela della salute mentale; la profilassi e la vigilanza veterinaria; il controllo igienicosanitario sulla produzione dei farmaci, dietetici, cosmetici, alimenti e bevande; l'attuazione di un sistema informativo sanitario; la promozione di una coscienza sanitaria ». II Servizio sanitario nazionale collabora inoltre « alla formulazione e all'attuazione di programmi per la formazione professionale e per l'educazione permanente di tutto il personale da adibire alle attività sanitarie, nonché per la ricerca biologica, medica e farmacologica programmata ». Al consiglio dei ministri, in base all'art. 3, è attribuita la funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività amministrative spettanti alle Regioni. Questa funzione può essere delegata al Cipe, per determinare i criteri operativi delle materie di sua competenza, o al presidente del Consiglio quando si tratta di affari particolari. . Il ministro della Sanità, infine, emana le direttive alle Regioni per l'esercizio delle attività ad esse delegate, esercita le funzioni statali in materia ed elabora i piani nazionali o interregionali per la tutela della salute. Il Consiglio sanitario nazionale è il nuovo organo collegiale previsto dall'art. 4, per consulenza e proposta al ministro della Sanità per gli orientamenti di politica sanitaria, l'attuazione delle finalità del servizio sanitario e la ripartizione del fondo finanziario. Il consiglio che dura in carica cinque anni, presieduto dal ministro, è formato in maggioranza dai rappresentanti delle Regioni (comprese le minoranze). Accanto a esso continuerà a esistere il Consiglio superiore di sanità, ma come organo consultivo tecnico del ministro, Tocca alle Regioni emanare norme legislative in materia sanitaria, in base a questa legge, ed esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, il governo, mediante decreti delegati, completerà il trasferimento sanitario e ospedaliero (comprese le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione); sarà inoltre riordinata la delega delle funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica. Ogni Regione disporrà d'un consiglio sanitario regionale, formato da rappresentanti degli enti locali e degli operatori sanitari; durante la prima fase, vi siederanno anche i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e autonomi. Il servizio sanitario sarà organizzato dalle Regioni, con loro leggi, mediante le «unità sanitarie locali », delimitate territorialmente in base a gruppi di popolazione compresi fra i 50 mila e i 200 mila abitanti. L'unità sanitaria locale comprende di regola nove servizi: uno per l'esercizio delle funzioni delegate in materia d'igiene e sanità pubblica; uno per la prevenzione; uno di profilassi e vigilanza igienico-sanitaria; uno ambulatoriale e domiciliare, generico e specialistico per la diagnosi e cura delle malattie; uno per la riabilitazione dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; uno sanitario ispettivo e di accertamento; uno ospedaliero; uno farmaceutico; uno veterinario. Gli enti ospedalieri e gli altri ospedali pubblici, ancorché non riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri, nonché gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di prevenzione e cura dipendenti dalle province, dai comuni e loro consorzi, sono trasferiti alle regioni, gestiti dalle unità sanitarie locali. Essi perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica. I servizi assistenziali sono organizzali, compatibilmente con le esigenze obiettive dell'assistenza, in modo da consentire agli assistiti la libera scelta del medico e del luogo di cura. Per essere ammessi ai servizi assistenziali, gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti, a domanda, all'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno o trasferiscono la propria residenza anagrafica. L'assistenza ospedaliera è prestata attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nella regione di residenza dell'iscritto. L'assistenza medico-generica — prosegue l'art. 13 — è prestata attraverso il personale medico di ruolo addetto ai servizi di diagnosi e cura dell'unità sanitaria locale cui l'utente appartiene e attraverso i medici convenzionati. L'assistenza medico-specialistica, ivi compresa quella pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, è prestata di norma presso gli ambulatori dell'unità sanitaria locale di appartenenza, ovvero, previa comunicazione a quest'ultima, presso ambulatori di altre unità sanitarie locali e presso ambulatori convenzionati. Per la prevenzione delle tossicosi da sostanze stupefacenti o psicotrope e da a' cool e per la diagnosi di tali forme morbose, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da esse, possono essere istituiti centri regionali aventi le specifiche finalità innanzi indicate. L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui all'articolo 11 e le farmacie private convenzionate in conformità ad uno schema tipo predisposto dal ministero della Sanità di concerto cori il ministero del Tesoro, sentito ii consiglio sanitario nazionale e approvato dal consiglio dei ministri. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie convenzionate, dietro presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici, specialità medicinali e articoli di medicazione compresi in un elenco formato ed aggiornato an¬ nualmente con decreto del ministro per la Sanità, secondo i criteri dell'efficacia terapeutica e dell'economicità; non possono comunque esservi iscritti i prodotti da banco. Gli assistiti partecipano alla spesa farmaceutica mediante un contributo fissato annualmente dal governo; con il medesimo atto verranno stabilite le categorie di persone esonerate da detto contributo. (Ansa)
Persone citate: Vittorino Colombo
Luoghi citati: Roma
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