Le nuove norme del sistema tributario

Le nuove norme del sistema tributario Le nuove norme del sistema tributario Dal 1° settembre s'iniziano le modificazioni all'Iva La prima riguarda le prestazioni professionali, la seconda (1° novembre) le fatturazioni e la terza (1° gennaio '75) i regimi di esonero Iniziamo l'esame delle nuove norme modificative del sistema tributario approvate con i recenti decreti-legge in data 6 luglio 1974. Due decreti-legge riguardano specificatamente l'Iva ed esattamente quelli portanti i numeri 254 e 260. Il primo si limita, sostanzialmente, a disporre variazioni di aliquote, a rendere imponibili le cessioni aventi per oggetto determinati beni od anche a prorogare, come nel caso di prodotti tessili, agevolazioni temporanee già previste nel Decreto istitutivo dell'Iva. Il secondo comporta invece un vero sommovimento della materia ed, implicitamente, importa la negazione di molte affermazioni di principio che avevano costituito la base dello stessa relazione governativa al decreto che aveva istituito l'imposta sul valore aggiunto. Indipendentemente dalle critiche di metodo che possono essere mosse al legislatore del Decreto-legge n. 254 ed indipendentemente anche dal tatto che le norme stesse possono (e molto probabilmente lo saranno) essere modificate in sede di conversione in legge, osserviamo che il provvedimento prevede che le modificazioni al sistema Iva avvengono con date iniziali diverse. Per cercare di mettere un po' d'ordine nella complessa materia e nel tentativo di guidare il contribuente, riassumiamo schematicamente i vari termini iniziali. Dal 1° settembre 1974, le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni nei confronti di chiunque saranno soggette ad Iva. Viene soppresso il secondo comma dell'articolo 5 del Decreto istituivo che precisava quali prestazioni di servizi dovessero essere considerate effettuate da professionisti nei confronti di imprese; per una svista del legislatore non si è precisato che tale soppressione deve anch'essa intendersi disposta a decorrere dal 1" settembre 1974, al fine di evitare conseguenze assurde. Dal 1" novembre 1974, sono modificate diverse norme in tema di fatturazione come per esempio quella relativa al termine per l'emissione della fattura. Il Decreto istitutivo stabiliva infatti che la fattura doveva essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione; la norma modificativa stabilisce, invece, che la fattura deve essere emessa entro la settimana successiva a quella di effettuazione dell'operazione. Dalla stessa data è anche modificata la norma di cui all'articolo 23 del Decreto istitutivo, stabilendosi che determinate fatture debbono essere registrate entro il mese di emissione. Dal 1° gennaio 1975 sono soppressi i regimi di esonero ed il regime forfettario; il primo è previsto per i contribuenti con volume d'affari non superiore a 5 milioni di lire, il secondo per coloro il cui volume d'affari è superiore a 5 ma non superiore a 21 milioni di lire; sono soppresse le disposizioni portanti semplificazioni per i contribuenti minori, rimanendo unicamente stabilito che i contribuenti il cui volume d'affari nell'anno solare precedente non ha superato 120 milioni di lire, devono prestare le dichiarazioni anziché mensilmente entro il mese I successivo a ciascun trime- \ sire. A quanto sopra si aggiunge I il dubbio sulla data di entrata ! in vigore dell'obbligo di indicazione in fattura del numero di codice fiscale. Poiché altre norme sono invece in vigore dal 10 luglio 1974, dobbiamo ritenere che si siano create, senza alcuna utilità, complicazioni che si potevano evitare con lo stabilire una data unica per l'entrata in vigore di tutte le modificazioni. Quanto ciò sarebbe stato (e sia ancora) auspicabile non potrà non emergere dall'esame dettagliato delle nuove disposizioni. Gianfranco Gallo-Orsi i

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi