Da ieri

Da ieri Da ieri Un'imposta sulle armi Riguarda la fabbricazione ed è applicata anche su munizioni e su esplosivi (Nostro servizio particolare) Roma, 10 luglio. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato ieri il decreto legge che istituisce «un'imposta di fabbricazione e corrispondente sovraimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi». Il provvedimento, che entra oggi in vigore, stabilisce all'articolo 1 queste tasse: — Armi da fuoco lunghe: portatili, da guerra o tipo guerra, 100 mila lire per cia-scun esemplare; comuni a canna rigata, 50 mila lire; comuni a canna liscia, 10 mila lire; comuni a canna rigata calibro 22 lungo e corto, a canna liscia calibro «Flobert», 10 mila lire. — Armi da fuoco corte: da guerra o tipo guerra, 100 mila lire per ciascun esemplare; comuni, 10 mila lire; comuni a canna rigata calibro 22 corto e lungo, a canna liscia calibro «Flobert», 10 mila lire. — Armi ad aria compressa o a gas, 10 mila lire per ciascun pezzo. — Canne per armi da fuoco: per quelle lunghe o corte da guerra o tipo guerra, 100 mila lire a canna; per le armi comuni a canna rigata, 50 mila lire a canna; per tutti gli altri tipi di armi, 10 mila lire a canna. — Munizioni: per le armi portatili, da guerra o tipo guerra, e per le armi comuni a canna rigata o liscia, 5 lire a pezzo; per tutti gli altri tipi di arma, 1 lira a pezzo. — Polveri da sparo: 200 lire il chilogrammo; esplosivi preparati: 100 lire il chilo; micce e cordoni detonanti, 5 lire al metro; inneschi e capsule detonanti, una lira a pezzo; detonatori, 10 lire a pezzo; 10 mila lire per ciascun esemplare di qualsiasi congegno portatile micidiale che utilizza la deflagrazione della polvere da sparo. Sono esenti da imposta i prodotti destinati alle forze armate, ai corpi di polizia e ad altre amministrazioni dello Stato. Chiunque intenda fabbricare i modelli indicati, si legge all'articolo 3, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno 60 giorni prima d'iniziare la lavorazione. L'amministrazione finanziaria può eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli impianti di lavorazione mentre tutti i prodotti finiti devono essere accertati per qualità e quantità. Le sanzioni penali del decreto sono previste dall'articolo 9. In particolare, si stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 2 a 10 milioni di lire per chiunque fabbrichi i prodotti sopra elencati senza la licenza fiscale, e. p.

Luoghi citati: Roma