Difformi interpretazioni sul decreto istitutivo Iva

Difformi interpretazioni sul decreto istitutivo Iva Difformi interpretazioni sul decreto istitutivo Iva Controversie sull'art. 65 sugli "obblighi dei pubblici ufficiali" - Come interpretare l'articolo sugli impiegati di pubbliche amministrazioni II ragionier Francesco Chirico di Torino ci chiede di intervenire relativamente all'interpretazione dell'articolo 65 del Decreto istitutivo dell'Iva. Più di una volta abbiamo trattato l'argomento, rilevando che si tratta di una disposizione che dovrebbe essere annoverata tra le più chiare nell'ambito di quelle contenute nel Decreto, ma che in realtà è invece una tra le più controverse. Riassumiamo i termini della questione: l'articolo 65 del Decreto ha per rubrica la dicitura «Obblighi dei pubblici ufficiali» e dispone testualmente: «E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto». Anche basandoci sull'interpretazione storica, avevamo sostenuto e sosteniamo che il divieto in questione è applicabile agli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni, solo quando essi agiscono quali pubblici ufficiali; ma quando essi operano quali organi (o parti) di una Pubblica Amministrazione, qualunque essa sia, che ha acquistato beni di imprese o utilizzato servizi di imprese o di artisti e professionisti, il detto divieto non è applicabile. La Pubblica Amministrazione si trova sullo stesso piano del privato; l'invio della copia della fattura all'ufficio Iva assume l'aspetto di un atto inutile e non dovuto. Le interpretazioni ufficiali sono state difformi tra loro e particolarmente sconcertanti; esse possono essere così schematizzate: il ministero del Tesoro con circolare 29 gennaio 1973 — di intesa col ministero delle Finanze — esprimeva incidentalmente l'avviso che l'articolo 65 si applica alle Pubbliche Amministrazioni che non agiscono in veste di impresa, nel senso che — a queste — sarebbe vietato di ricevere fatture per le quali non venga provato l'avvenuto invio della copia all'ufficio Iva; il ministero delle Finanze i'. 27 marzo 1973, di fronte ai notevoli inconvenienti che l'interpretazione suddetta aveva provocato, telegraficamente comunicava di avere riesaminato la questione relativa ai limiti di applicabilità dell'articolo 65, riconoscendo espressamente «che esso non trova applicazione nell'ipotesi in cui le fatture sono presentate o esibite ai fini dell'adempimento di obbligazioni assunte da pubbliche amministrazioni»; lo stesso ministero delle Finanze, col punto XXI della Circolare numero 32 in data 27 aprile 1973, confermava l'interpretazione telegrafica suddetta, venendo così ad affermare che la Pubblica Amministrazione, parte di un rapporto contrattuale e quindi agente in campo privatistico, non era soggetta all'articolo 65; la Corte dei conti con nota interna successiva disattendeva la posizione del ministero delle Finanze, rilevando che l'interpretazione letterale dell'articolo 65 non consente in alcun caso che i pubblici uffici accettino fatture, se coloro che le presentano o le esibiscono non provano di averne inviata copia al competente ufficio Iva; infine la Circolare n. 79 del 27 novembre 1973, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato, di concerto col ministero delle Finanze, accoglie l'interpretazione del massimo organo di controllo, ribadendo l'interpretazione letterale dell'articolo 65. Ci troviamo evidentemente di fronte a un contrasto tra interpretazioni diverse di due ministeri, che non possono non creare divergenze e difficoltà nell'applicazione pratica della norma. D'altro lato, la dottrina non può non reagire dt fronte a una interpretazione puramente letterale, quale quella della Corte dei conti; interpretazione che viene contraddetta dallo spirito della norma, dalle finalità che essa si propone, dalle stesse norme sul momento impositivo dell'imposta. Ritenendo che la controversia avrà un seguito, se non altro in sede di rettifica del Decreto istitutivo dell'Iva, pur tuttavia sarà bene precisare che — qualunque sia l'interpretazione che si voglia dare all'articolo 65 — rimangono fuori dell'ambito della norma i rapporti riguardanti le prestazioni di servizi da parte dì professionisti ed artisti a favore di Pubbliche Amministrazioni che non agiscano in veste di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo. In tali ipotesi, infatti, sarà lo stesso rapporto ad essere escluso dall'Iva, né si potrà pretendere la trasmissione all'ufficio Iva di una fattura o notida che riguardi rapporti estranei al tributo in questione. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Francesco Chirico, Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Torino