Quali i rischi dei piccoli scafi di Giuseppe Alberti

Quali i rischi dei piccoli scafi L'ASSICURAZIONE Quali i rischi dei piccoli scafi Attenuata l'austerità, venuta la bella stagione le uscite con le barche, i gommoni, i motoscafi si fanno più frequenti. Ai possessori di imbarcazione munita di motore sarà bene ricordare che l'assicurazione è obbligatoria per tutti indistintamente, con le sole eccezioni dei motori amovibili fino a 3 cavalli di potenza fiscale (in sostanza un'eccezione uguale a quella concessa ai ciclomotori sulle strade). Ma sarà anche bene ricordare che secondo la legge sulla « navigazione da diporto » ai fini delle responsabilità non si distingue fra natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed altri. Quindi in caso di investimento di un bagnante da parte di un miniscafo con motore da un cavallo vi sarà la presunzione di responsabilità, come per chi investe un pedone. Ed in caso di scontri la colpa si presume metà per uno quando avvenisse l'urto fra una barca a vela ed un veloce motoscafo. Pertanto anche i non obbligati farebbero bene ad assicurarsi, tanto più che per loro le tariffe sono minime. Vediamo ora la questione sul tariffario per P« obbligatoria ». Corrono voci di un'imminente richiesta di aumento delle tariffe che la maggioranza, specie di coloro che hanno modesti scafi, trovano già fin troppo eccessive. « Usiamo il gommone per pochi giorni, un mese al massimo, durante le ferie — dicono molti utenti — e ci tocca pagare per tutto l'anno ». Le compagnie invece non vedono molto rosea la situa- zione e non tanto per via degli i incidenti veramente gravi (investi-1 menti mortali e simili), quanto per un fenomeno che le preoccupa: si fanno sempre più numerosi i casi di danni derivanti da urti fra barche ormeggiate in porticcioli o calette. E purtroppo, in mancanza di prove sulle responsabilità, si deve pagare almeno il 50 per cento dei danni da quando la legge ha esteso alla nautica minore le regole che vigevano a terra. Come conciliare gli opposti punti di vista? Anzitutto sarebbe saggio concedere a tutti la possibilità di fare polizze temporanee, che ogg.i è Prevista solo per chi supera i 90 hp, cioè, in genere per chi meno frequentemente ne ha bisogno perché si tratta di scafi che stanno per tutto l'anno o per la maggior parte di esso ormeggiati e quindi soggetti a obbligo assicurativo. Potendo fare polizze per tre, o almeno per 6 mesi, tutti coloro che portano il gommone o la barca sul tetto dell'auto o sul rimorchietto, 0 la lasciano chiusa in una rimessa per 6 o magari 11 mesi all'anno, avrebbero un minor onere, anche se la tariffa base venisse aumentata. Verrebbe maggiormente rispettato il principio base dell'assicurazione e cioè la proporzione fra « premio » e rischio. Dato che il rischio dell'ormeggio è così grave, facciamolo pagare a chi veramente lo corre, non a chi usa un fuoribordo soltanto in agosto. In secondo luogo sarebbe opportuno distinguere meglio le varie categorie di « veicoli » dando delle tariffe ridotte a quei natanti che, per loro natura, possono arrecare danni minori (ad esempio la barca a vela con minimotore ausiliario che viene usato in rarissimi casi). * * « Sono sfato contravvenuto — dice P. C. Garrini di Genova — per non aver esposto il contrassegno dì assicurazione sul parabrezza dell'auto. Il documento era ben visibile sul lunotto posteriore. Non è forse la stessa cosa?' Il « contrassegno » deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce nei modi previsti dall'art. 12 del T.U. delle leggi che disciplinano le tasse sulla circolazione per i veicoli a motore (decreto 5 febbraio 1953 n. 39). Quindi come se si trattasse del « bollo » di circolazione. L'apposizione deve essere fatta a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità; inoltre debbono risultare ben visibili dentro apposite custodie. Per autoveicoli e motocicli di ogni specie sulla parte anteriore fesc|us, -, fari). mofa timnnp „, r,pr sulla ruota del timone (?) per gli autoscafi e sulla parte anteriore della motrice se si tratta di un autocarro con rimorchio. * ★ « II periodo di mora — scrive un lettore di Fiano T.se — è esteso anche per le polizze pagate semestralmente? ». Se si tratta di polizze per veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, il termine di mora cessa al quindicesimo giorno dopo quello della scadenza dell'assicurazione (salvo i casi in cui l'assicurato abbia disdettato il contratto o per le polizze senza tacita proroga). Stessa condizione è prevista per le scadenze inferiori all'anno (semestrale o trimestrale). Ciò avviene senza aumenti di prezzo. Negli altri tipi di assicurazioni (infortuni, furto, ecc.) la condizione può essere diversa ma comunque deve sempre risultare per iscritto e le parti si impegnano a rispettare. Giuseppe Alberti

Persone citate: P. C. Garrini

Luoghi citati: Fiano, Genova