Soltanto sei mesi di tempo per "riprendere,, i ricorsi

Soltanto sei mesi di tempo per "riprendere,, i ricorsi Il contenzioso tributario dopo il condono Soltanto sei mesi di tempo per "riprendere,, i ricorsi Il periodo utile decorre dalla data d'insediamento delle nuove commissioni (per Torino dal 20 febbraio) - Il contribuente deve chiedere entro tale periodo la trattazione del ricorso, pena la sua invalidità La prima parte della Riforma tributaria, entrata in vigore il 1" gennaio 1973, contiene anche il Decreto 26 ottobre 1972, n. 636, portante la revi sione alla disciplina del contenzioso tributario. Dal detto provvedimento vengono create le nuove Commissioni tributarie (di primo grado, di secondo grado e centrale) ed esso rappresenta un tentativo di riordinare tutta la materia, per la verità, non particolarmente chiara. Le nuove norme, pur modificando sostanzialmente quelle precedenti, non le derogano completamente; pertanto occorrerà, di volta in volta, accertare quali disposizioni siano rimaste in vigore, se non abrogate espressamente. In primo luogo, ai contribuenti interessa conoscere da quali disposizioni siano regolate le controversie pendenti: si tratta di un numero considerevole di contestazioni tributarie, anche se la quantità è fortemente diminuita in seguito all'applicazione del «condono» tributario. Viene a tale proposito disposto che, dalla data di insediamento delle nuove Commissioni (avvenuto, per esempio, a Torino il 20 febbraio 1974) si applicano le nuove norme, attribuendo, tra l'altro, le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle Commissioni provinciali ed in seconda istanza dinanzi alla Commissione centrale, rispettivamente alla competenza delle Commissioni di primo grado e delle Commissioni di secondo grado. I fascicoli delle controversie in istruttoria, alla data di insediamento, presso gli uffici finanziari, devono essere trasmessi entro un anno alla segreteria della competente Commissione, con le deduzione, ed i documenti relativi. Tutto ciò potrebbe apparire pressoché indifferente per il contribuente (anche se ciò non è vero, in quanto notevoli sono le innovazioni nella procedura) il quale potrebbe pensare come, al limite, siano solo stati istituiti nuovi organi, che dovranno giudicare le controversie pendenti e quel¬ le che inevitabilmente sorgeranno. Occorre, al contrario, rilevare che l'art. 44 del Decreto n. 636, prevede un onere a carico del contribuente. Quest'ultimo, infatti, entro 6 mesi dalla data di insediamento delle nuove Commissioni, deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza rivolta alla Commissione competente. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio finanziario competente: ciò appare una temporanea deroga al nuovo sistema, il quale stabilisce, invece, che la presentazione dei ricorsi debba essere fatta alla segreteria della Commissione competente e non all'ufficio finanziario. Qualora il contribuente non presenti, entro 6 mesi, la dette richiesta, il processo fiscale viene dichiarato estinto con ordinanza del presidente da notificare alle parti. Si tratta di norma che deve essere conosciuta dal contribuente, per evitare la grave conseguenza prevista. L'unica eccezione prevista dalla legge si ha nel caso in cui sia stata già depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorché essa non sia stata ancora notificata. La competenza delle nuom commissioni sì estende quindi in primo luogo, alle controversie relative ai tributi soppressi, già di competenza delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Gianfranco Gallo-Orsi Secondo il Consumer Reports estere (la Fiat possiede solo 675 agenti) non costituisce un problema nel caso della Fiat 128 berlina, poiché la frequenza di riparazioni su questa vettura risulta inferiore alla media. Il « Consumer Reports » è la più autorevole pubblicazione degli Stati Uniti per la tutela dei consumatori ed è quella con maggiore diffusione.

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Stati Uniti, Torino