Quando la " Vanoni,, equivale a condono

Quando la " Vanoni,, equivale a condono Vicina la scadenza del 1° aprile Quando la " Vanoni,, equivale a condono Chi non ha mai presentato la denuncia dei redditi può, con la dichiarazione per il '73, usufruire automaticamente del condono per le inadempienze tributarie degli anni precedenti Non sarà forse inutile porre avanti — nell'imminenza della scadenza dei termini — alcune considerazioni conclusive sulle disposizioni relative al « Condono tributario ». Preliminarmente, pensiamo di poter osservare che il rinvio dei termini, disposto in extremis o meglio a termini scaduti, abbia avuto, per quanto possibile, un risultato soddisfacente. Si è trattato di una proroga inevitabile, in quanto solo alcuni giorni prima della scadenza il ministero delle Finanze ha fatto conoscere i nuovi criteri interpretativi del provvedimento legislativo. Pur mancando ancora dati certi, si deve ritenere che le domande di definizione delle pendenze tributarie abbiano superato, come quantità, le previsioni della vigilia. Si tratta, pertanto, di un risultato importante, giacché esso da un lato permette un notevole sfoltimento del lavoro delle nuove commissioni tributarie (il cui compito non sarà, in ogni caso, lieve) e dall'altro consente il ricupero di una fascia non indifferente di contribuenti. Tra questi ultimi, quelli che hanno forse sentito in misura minore la necessità di chiedere la definizione delle pendenze, sono coloro che mai avevano presentato, pur essendone obbligati, la dichiarazione unica dei redditi. Viene in considerazione un numero notevolissimo di contribuenti, una rilevante percentuale dei quali è rappresentata da lavoratori dipendenti; questi ultimi sono stati invece colpiti dall'inizio del 1974 con la nuova imposta personale, riscossa col metodo della ritenuta. Conseguentemente, anche se ciò può apparire non strettamente connesso, i redditi di detti lavoratori, già falcidiati dalle ritenute, dovrebbero sopportare una ulteriore diminuzione, in seguito alla richiesta di definizione. Si tratta, pertanto, di una remora non indifferente che ha spinto molti tra gli evasori totali (o presunti tali) a non presentare domanda di « condono ». A questi contribuenti dedichiamo alcune considerazioni. La legge dispone che coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi e non sono stati mai raggiunti da accertamenti, per ottenere la definizione delle pendenze arretrate, dovranno unicamente presentare la normale dichiarazione dei redditi per l'anno 1973 entro il 1° aprile 1974. La circolare ministeriale n. 3 dell'll febbraio 1974 precisa che i contribuenti in questione dovranno, nello spazio riservato alle annotazioni del contribuente, apporre la seguente specifica indicazione: « II sottoscritto chiede di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19-12-1973, n. 823». L'affermazione della circolare ministeriale circa la necessità di tale indicazione specifica, può lasciare perplessi, in quanto l'art. 5 del provvedimento legislativo richiede unicamente la presentazione della dichiarazione relativa al 1973. La formulazione del documento ministeriale viene a creare pertanto un obbligo non previsto dalla legge e, presumibilmente, tende unicamente a permettere agli uffici fiscali un più facile accertamento, non solo per il 1973, ma anche per i due anni precedenti (o solo per l'anno precedente, qualora l'imponibile ai fini della imposta complementare risulti costituito soltanto da redditi di lavoro). Malgrado quanto affermato dalla circolare — stante il disposto legislativo — noi siamo molto dubbiosi sulla eventuale affermazione che non debba essere considerata domanda di « condono », anche la dichiarazione dei redditi per il 1973 del contribuente (che mai prima ne aveva presentate e che mai aveva ricevuto accertamenti fiscali), senza la specifica richiesta e quindi senza il richiamo all'art. 5 del provvedimento. A nostro avviso, qualora i contribuenti in questione presentino la dichiarazione dei redditi per il 1973, senza invocare la disposizione agevolativa di cui all'art. 5, si ha egualmente domanda di « condono », in quanto la legge non esige la specifica richiesta. Verrà a crearsi unicamente una maggiore difficoltà per gli uffici, i quali dovranno valutare se la detta dichiarazione abbia — o meno — valore di «richiesta di condono ». Comunque, non saranno dovute maggiorazioni d'imposta, pene pecuniarie ed altre sanzioni; la possibilità di accertamento sarà in ogni caso limitata al 1973 e ai due anni precedenti od all'anno precedente nel caso sopra ricordato. Quanto siamo venuti affermando vuole essere una presa di posizione contraria all'ormai inveterata prassi ministeriale di introdurre, con una circolare, nuovi obblighi per il contribuente; obblighi che non sussistono in base al testo di legge e che, al limite, possono riguardare unicamente gli uffici, ma non hanno il potere di obbligare il contribuente. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi, Vanoni