Il "condono,, per il 1973 in quali casi si richiede?

Il "condono,, per il 1973 in quali casi si richiede? Il "condono,, per il 1973 in quali casi si richiede? A pochi giorni dalla scadenza dei termini le incertezze sul testo della legge e sulle circolari esplicative creano difficoltà ai contribuenti Uno degli argomenti più difficili da approfondire per il contribuente riguarda i requisiti che debbono sussistere per poter presentare la domanda di « condono » fiscale anche per l'anno 1973. Non solo esiste confusione, determinata da una mancanza di chiarezza e di divulgazione del testo della legge e delle circolari, ma anche una viva apprensione per la previsione di sanzioni penali. Il quadro B del modulo, riguardante la domanda di definizione delle imposte delle persone fisiche per rarmo 1973, contiene la dichiarazione di aver conseguito o realizzato nel corso dell'anno 1973 redditi una tantum (quali: le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa e dalla liquidazione o dalla cessione di aziende; i compensi per la perdita di avviamento; le indennità di anzianità, previdenza, preavviso o per cessazione di rapporti di agenzia e di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). Il quadro B del modulo si pone come alternativa alla dichiarazione (quadro A) di non aver conseguito i detti redditi durante l'anno 1973. Soltanto quest'ultima viene sanzionata, in caso di falsità, con la previsione dell'arresto fino a sei mesi, configurandosi così un reato contravvenzionale. Detto reato sembra a noi non sussistere in caso di dichiarazione positiva, ma con ammontare inferiore alla realtà. Occorre inoltre chiarire, come del resto il modulo pone in evidenza, che per poter chiedere la determinazione automatica dei redditi per l'anno 1973, occorre aver presentato domanda di definizione di tutte le pendenze tributarie relative agli anni precedenti. Già per questi ultimi (anni 1972 e precedenti) non è possibile presentare domanda di definizione per singoli periodi di imposta di un singolo tributo, ma occorre chiedere la definizione di tutte le pendenze relative ad una stessa imposta. Per l'anno 1973, il campo si allarga, in quanto la possibilità di chiedere la definizione spetta solo a coloro che hanno chiesto la definizione, per gli anni 1972 e precedenti, di tutte le imposte afferenti al loro reddito e non pagate in via definitiva. Così per esempio, e secondo una interpretazione aderente al testo letterale ed allo spirito della legge, non potrà il contribuente (i cui redditi siano soggetti ad imposta complementare e ad imposta sui fabbricati) chiedere per gli anni 1972 e precedenti la definizione per la sola imposta complementare o per la sola imposta sui fabbricati e presentare altresì la domanda di definizione per il 1973, per entrambi i tributi Il rinvio dei termini previ¬ sti originariamente permette di regolarizzare la loro posizione anche a coloro, e riteniamo non siano pochi, che si trovano in questa situazione; sarà per essi sufficiente presentare, unitamente alla domanda per il 1973, o meglio un attimo prima, la richiesta di definizione per il tributo non compreso nella domanda precedente. L'avvertenza n. IV, contenuta nel modulo relativo alla definizione delle imposte per il 1973, sembra accettare una diversa interpretazione, che a noi appare meno valida. Secondo tale fonte, vi sarebbe la possibilità di allegare alla domanda i quadri della normale dichiarazione dei redditi per i contribuenti i quali abbiano realizzato redditi soggetti ad imposte, che non formano oggetto della domanda stessa. A parte la nebulosità delle espressioni usate, l'argomentazione trae origine da un diverso concetto di « pendenza » tributaria, che non è facile giustificare sulla base del testo di legge. Quali possono essere le conseguenze per coloro che pre¬ sentano la domanda di definizione per il 1973, senza aver presentato la richiesta di definizione di tutte le pendenze tributarie degli anni precedenti e senza presentare, secondo la dubbia interpretazione sopra richiamata, dichiarazioni integrative della domanda di « condono »? Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi