Quando non è conveniente la domanda di "condono,,

Quando non è conveniente la domanda di "condono,, Quando non è conveniente la domanda di "condono,, Un contribuente che ha avuto un forte reddito nel '69 con imposte definite su alti livelli e che negli anni seguenti ha goduto di un reddito minore non ha convenienza a presentare ricorso - Gli altri casi Alcune brevi considerazioni ci consentono di rispondere a molte lettere che abbiamo ricevuto. In primo luogo, sarà bene ricordare che le norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (cosiddetto impropriamente «Condono fiscale») si rivolgono unicamente a quei contribuenti — che sono indubbiamente la maggioranza — i quali non hanno compiuto, o non hanno compiuto interamente, il loro dovere fiscale. Gli scopi conclamati sono quelli di permettere un'applicazione migliore della nuova riforma tributaria. Fatta questa premessa, occorre precisare che non per tutti i contribuenti le norme sul «Condono» si presentano convenienti; per alcune categorie di questi ultimi sarà pertanto vantaggioso non presentare la domanda di definizione. Gli esempi potrebbero essere tanti e ciascuno di essi potrebbe rivelare una sperequazione fiscale che, indubbiamente, induce alla protesta il contribuente sfavorito. In base all'art. 1 della legge, la domanda del contribuente deve comprendere, a pena di nullità, tutte le pendenze relative al medesimo tributo. Sarà così possibile inoltrare la richiesta per tutti i periodi di imposta per la sola imposta sui redditi dei fabbricati, per la sola imposta di ricchezza mobile o per la sola imposta complementare; ma non sarà possibile chiedere il Condono solo per uno o più (ma non per tutti) periodi di imposta per ogni singolo tributo. Riferendoci all'ipotesi prevista nel primo comma dell'art. 3 (e cioè al caso di esistenza di imponibile definito da aumentarsi del 10 per cento per ogni successivo anno), i criteri, in base ai quali il contribuente dovrà valutare la convenienza del «Condono», appaiono evidenti. Se, per esempio un contribuente ha avuto un forte reddito nel 1969, le cui imposte sono state di conseguenza definite ad alti livelli, ed un reddito effettivo molto minore negli anni seguenti, la convenienza non esiste. E' questo, per esempio, il caso del lavoratore dipendente, anche di grado elevato, che sia andato in pensione negli anni successivi al 1969. Essendo diminuiti i suoi redditi egli dovrà, salva la valutazione di altri dati di fatto — in caso di richiesta di condono — accettare di pagare le imposte sulla base di un imponibile probabilmente superiore a quello corrispondente al reddito effettivo. Un ragionamento analogo, anche se più complesso, do- vrà essere alla base della decisione del contribuente, i cui redditi abbiano subito notevoli variazioni nel corso dei periodi di imposta presi in considerazione. Si faccia l'esempio del piccolo costruttore, che ha operato con un solo cantiere alla volta e che nel 1970 e nel 1972 non ha realizzato redditi, in quanto le vendite degli alloggi costruiti sono avvenute nel 1969, nel 1971 e nel 1973 mentre gli anni 1970 e 1972 sono stati impiegati nella realizzazione delle costruzioni. Per tale situazione la complessità deriva dal non facile confronto tra i redditi effettivamente percepiti (in relazione alle imposte che si sarebbero dovute pagare), e l'ammontare dei tributi dovuti in caso di «richiesta di condono». Nel quadro che abbiamo esaminato, possiamo anche inserire quello prospettatoci del professionista che ha cessato la sua attività alla fine del 1971, godendo dopo tale anno unicamente dei redditi della pensione e, poniamo, dell'alloggio di abitazione esente da imposta. La soluzione corretta dovrebbe essere la seguente: durante l'esercizio professionale il contribuente era soggetto all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare; dopo la cessazione applicabile era la sola imposta complementare; pertanto, a nostro avviso, e senza con ciò violare la legge, sarà possibile chiedere il Condono per l'imposta di ricchezza mobile fino all'anno 1971 (dopo tale data, infatti, non esistono più pendenze relative al detto tributo); per l'imposta complementare il professionista pensionato dovrà invece valutare esattamente la sua posizione in base ai criteri enunciati. Pertanto, ai contribuenti che lamentano la non convenienza per loro delle norme agevolative, non possiamo rispondere se non che essi sono vittime di un'iniquità fiscale derivante dalla scelta di criteri automatici; questi ultimi, a parità di evasione, favoriscono maggiormente i contribuenti con reddito progressivamente crescente e possono rivelarsi dannosi per molti altri. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi