In Oriente di Giulio Anselmi
In Oriente In Oriente ARABIA SAUDITA — Il più antico e tradizionale mezzo per risolvere il vincolo coniugale è il ripudio. Nella sua forma tradizionale è riservato al marito, che deve pronunciarlo davanti al qadi (giudice), alla presenza di due testimoni maschi. La promessa solenne di astenersi per quattro mesi dai rapporti coniugali con la propria sposa equivale a ripudio definitivo. Accanto a questa forma unilaterale — ammessa anche in Egitto, Giordania, Afghanistan, Libia, Iraq, Marocco, ma non in Algeria, Tunisia ed Iran — esistono altri due tipi di scioglimento del matrimonio, che equivalgono al divorzio: il ripudio consensuale, dietro pagamento di un compenso da parte della moglie al marito, e la decisione del tribunale. Viceversa l'India, il Pakistan, e la Thailandia hanno ispirato larga parte della loro legislazione ai criteri occidentali. La Cina si rifà al sistema sovietico. INDIA — La legislazione attuale prevede quattro forme di matrimonio — civile, indù, cristiano, musulmano — e altrettanti tipi di divorzio. Il matrimonio civile prevede come cause di divorzio: adulterio, abbandono, condanna a pena detentiva di almeno sette anni, crudeltà, infermità di mente incurabile, malattia venerea contagiosa, lebbra, irreperibilità, separazione durata non meno di tre anni, sodomia, bestialità. Il matrimonio celebrato secondo I'« Hindu Marriage act» si può sciogliere per adulterio, infermità mentale, malattia venerea contagiosa, irreperibilità, separazione durata tre anni, apostasia della religione induista, voto religioso. Il matrimonio cristiano viene sciolto per adulterio della moglie, conversione del marito ad altra religione, adulterio incestuoso del marito, violenza carnale, trattamento crudele. Il matrimonio musulmano può finire per ripudio, mutuo consenso e sentenza giudiziale di divorzio. La donna può iniziare la causa per irreperibilità del marito, mancato mantenimento, condanna del marito al carcere per almeno sette anni, impotenza, infermità mentale, malattia contagiosa, crudeltà, conversione ad altra religione e, infine, se si è maritata quando non aveva ancora compiuto 15 anni e le nozze non sono state consumate. CINA POPOLARE — Conia legge matrimoniale del 1950 la Cina di Mao ha abolito il sistema matrimoniale feudale e Ita riconosciuto l'uguaglianza di diritti tra uomo e donna. Lo scioglimento del matrimonio, che prima era rimesso alla volontà del marito, è ora consentito solo in seguito a pronuncia del tribunale del popolo. GIAPPONE — Le norme giapponesi sono assai permissive. Esiste un divorzio giudiziale, previsto per ì casi di infedeltà, volontario abbandono, scomparsa del coniuge, malattia mentale inguaribile, e, in generale, per i fatti che rendono difficile la convivenza (è sufficiente la incompatibilità di carattere tra suocera e nuora). Giulio Anselmi In Oriente In Oriente ARABIA SAUDITA — Il più antico e tradizionale mezzo per risolvere il vincolo coniugale è il ripudio. Nella sua forma tradizionale è riservato al marito, che deve pronunciarlo davanti al qadi (giudice), alla presenza di due testimoni maschi. La promessa solenne di astenersi per quattro mesi dai rapporti coniugali con la propria sposa equivale a ripudio definitivo. Accanto a questa forma unilaterale — ammessa anche in Egitto, Giordania, Afghanistan, Libia, Iraq, Marocco, ma non in Algeria, Tunisia ed Iran — esistono altri due tipi di scioglimento del matrimonio, che equivalgono al divorzio: il ripudio consensuale, dietro pagamento di un compenso da parte della moglie al marito, e la decisione del tribunale. Viceversa l'India, il Pakistan, e la Thailandia hanno ispirato larga parte della loro legislazione ai criteri occidentali. La Cina si rifà al sistema sovietico. INDIA — La legislazione attuale prevede quattro forme di matrimonio — civile, indù, cristiano, musulmano — e altrettanti tipi di divorzio. Il matrimonio civile prevede come cause di divorzio: adulterio, abbandono, condanna a pena detentiva di almeno sette anni, crudeltà, infermità di mente incurabile, malattia venerea contagiosa, lebbra, irreperibilità, separazione durata non meno di tre anni, sodomia, bestialità. Il matrimonio celebrato secondo I'« Hindu Marriage act» si può sciogliere per adulterio, infermità mentale, malattia venerea contagiosa, irreperibilità, separazione durata tre anni, apostasia della religione induista, voto religioso. Il matrimonio cristiano viene sciolto per adulterio della moglie, conversione del marito ad altra religione, adulterio incestuoso del marito, violenza carnale, trattamento crudele. Il matrimonio musulmano può finire per ripudio, mutuo consenso e sentenza giudiziale di divorzio. La donna può iniziare la causa per irreperibilità del marito, mancato mantenimento, condanna del marito al carcere per almeno sette anni, impotenza, infermità mentale, malattia contagiosa, crudeltà, conversione ad altra religione e, infine, se si è maritata quando non aveva ancora compiuto 15 anni e le nozze non sono state consumate. CINA POPOLARE — Conia legge matrimoniale del 1950 la Cina di Mao ha abolito il sistema matrimoniale feudale e Ita riconosciuto l'uguaglianza di diritti tra uomo e donna. Lo scioglimento del matrimonio, che prima era rimesso alla volontà del marito, è ora consentito solo in seguito a pronuncia del tribunale del popolo. GIAPPONE — Le norme giapponesi sono assai permissive. Esiste un divorzio giudiziale, previsto per ì casi di infedeltà, volontario abbandono, scomparsa del coniuge, malattia mentale inguaribile, e, in generale, per i fatti che rendono difficile la convivenza (è sufficiente la incompatibilità di carattere tra suocera e nuora). Giulio Anselmi
Persone citate: Mao
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