È necessaria una proroga dei termini del condono

È necessaria una proroga dei termini del condono È necessaria una proroga dei termini del condono La scadenza prevista del 28 febbraio diventa difficile dopo le nuove istruzioni ministeriali che modificano in parte il precedente provvedimento - Un esempio pratico sulla 'seconda" interpretazione Le nuove istruzioni ministeriali in materia di «condono tributario» non sono ancora conosciute nel loro testo definitivo; esse, comunque, comportano notevoli modifiche al I testo ed alla interpretazione degli uffici della Circolare numero 1 emanata il 16 gennaio 1974, ma da non molti giorni giunta a Torino. Se dovessimo esprimere un giudizio, diremmo che il nuovo provvedimento ha — in linea generale — un carattere di maggiore larghezza rispetto al precedente. Ciò rappresenta un dato positivo, in quanto le interpretazioni restrittive che erano state finora avanzate, rischiavano di rendere inoperante il provvedimento legislativo. Ma tale elemento positivo non compensa sufficientemente la situazione di estremo disagio nella quale il contribuente e gli stessi uffici si vengono a trovare per il ritardo dell'Amministrazione finanziaria nell'emanare e nel far conoscere le nuove norme. Senza dubbio l'approvazione di queste ultime è il risultato della reazione in merito alle precedenti restrittive interpretazioni, alcune delle quali sono state da noi documentate (ci riferiamo — in particolare — alla distinzione, non del tutto perspicua, tra dichiarazione omessa e dichiarazione infedele, che ora viene diversamente strutturata). Ora si stanno moltiplicando le iniziative e le richieste, anche da parte delle Amministrazioni locali del ministero delle Finanze, per ottenere un provvedimento che proroghi il termine del 28 febbraio, quale scadenza per la presentazione delle domande di «condono». Abbiamo già dato notizia delle deliberazioni del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti che si sono pronunciati in tal senso. In particolare a Torino, di fronte alla richiesta di numerosi contribuenti e degli ordini professionali, l'Intendente di finanza dr. Amitrano ha prospettato telegraficamente al ministro delle Finanze l'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande, anche in relazione allo sciopero del personale degli uffici delle Imposte Dirette previsto per il 27 ed il 28 febbraio. Il rinvio si presenta tanto più necessario, in quanto l'esistenza ed il presunto contenuto della nuova circolare sono stati conosciuti solo attraverso la stampa quotidiana, mentre gli stessi uffici non ne conoscono il contenuto. Vogliamo prendere in con- siderazione un esempio della nuova interpretazione, che contrasta con la precedente e che cambia gli stessi termini del «condono». L'esempio è contenuto nelle nuove istruzioni e ci limitiamo a spiegarlo il più semplicemente possibile. Si faccia l'ipotesi d i un imponibile definito per il 1969 (o per concordato, o per mancato accertamento o per «condono») in lire 2 milioni; applicando l'aumento automatico sarà possibile definire l'imponibile 1970 in lire 2 milioni 200 mila, in presenza di un imponibile dichiarato di lire 1 milione 800 mila. Infatti l'imponibile aumentato automaticamente risu.ca superiore a quello dichiarato. Si presupponga ora per il 1971 un imponibile dichiarato di lire 3 milioni; esso diverrà definitivo (in quanto superiore all'imponibile automatico di lire 2 milioni 200 mila — definito per il 1970 — più il 10 per cento pari in totale a lire 2 milioni 420 mila). Per il 1972 si supponga un imponibile dichiarato di lire 2 milioni 500 mila. Secondo la superata interpretazione, per detto anno si doveva attuare l'aumento automatico sull'importo di lire 3 milioni (imponibile definito pari alla dichiarazione del 1971). Secondo le nuove disposizioni, inve¬ ce, l'aumento del 10 per cento deve essere applicato a quello che sarebbe stato l'imponibile automatico per il 1971, se non ci fosse stata una dichiarazione superiore. Pertanto verrà preso in considerazione l'importo di lire 2 milioni 420 mila che, aumentato del 10 per cento, dà un totale di lire 2 milioni 662 mila. Esso diviene definitivo in quanto appare superiore a quello dichiarato per il 1972 in lire 2 milioni 500 mila. Come si vede la differenza è macroscopica; essa non è la sola «novità» che, in questo scorcio di tempo, viene data dal ministero per rallegrare il contribuente che intende presentare la domanda di «condono». Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Amitrano, Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Torino