Stringono i tempi per il "condono,,

Stringono i tempi per il "condono,,Stringono i tempi per il "condono,, Entro il 28 febbraio scade il termine per regolare le vecchie pendenze - Come presentare la domanda (Nostro servizio particolare) Roma, 5 febbraio. Il condono fiscale è quasi giunto alla fine del suo cammino. Il termine ultimo per la domanda scade il 28 febbraio, e i contribuenti non in regola con il fisco hanno ancora una ventina di giorni per decidere se regolare o no la propria posizione. In questo momento di riflessione, è opportuno ripetere quali modalità debbono essere eseguite nella presentazione della « domanda di definizione » relativa a tutti i periodi d'imposta precedenti il 1973. Questa domanda, da redigersi su carta semplice, deve essere consegnata o spedita all'ufficio delle imposte cui è stata o doveva essere rimessa dal contribuente l'ultima dichiarazione dei redditi. La prova della presentazione entro i termini è data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dalla ricevuta della raccomandata consegnata entro il 28 febbraio ad un ufficio postale. Sin dal momento della presentazione, la domanda è irrevocabile. Tuttavia, poiché il decreto legge ha avuto modifiche in sede di conversione, le domande presentate nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (1 novembre 1973) e quella di entrata in vigore della legge di conversione (12 gennaio 1974) possono essere ritirate con apposita istanza da presentare entro il 28 febbraio allo stesso ufficio cui le domande sono state presentate. Ciò non impedirà, ovviamente, la presentazione, sempre entro la fine di febbraio, di una nuova domanda di definizione. La legge richiede che la domanda deve essere unica per tutti i periodi di imposta da definire e deve comprendere, pena la nullità, tutte le pendenze relative a un medesimo tributo. In sostanza, nella domanda debbono essere indicati: i singoli tributi da definirsi con l'indicazione di tutte le relative annualità pendenti; se la richiesta di definizione si riferisce a tutte le pendenze tributarie o solo a quelle riguardanti singoli tributi; lo stato processuale delle pendenze alla data del 30 ottobre 1973 (ricorso alla commissione distrettuale contro l'accertamento; ricorso alla commissione provinciale; ricorso alla commissione centrale; ricorso all'autorità giudiziaria); gli eventuali diversi uffici presso i quali pendono i rapporti tributari da definire; il nome, il cognome, la ragione sociale e o la ditta con la residenza anagrafica o sede legale alla data di presentazione della domanda. Chi usufruisce del « condono » può, poi, presentare una seconda domanda che sostituisce, in pratica, l'ultima « Vanoni » ed è relativa ai redditi percepiti nel 1973, secondo quanto previsto all'articolo 4 del testo definitivo del provvedimento recentemente approvato in Parlamento. In questo caso le relative imposte verranno commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente aumentato del 10 per cento. Le modalità da seguire saranno precisate più avanti. Il testo del decreto legge per il « condono » e la relativa circolare esplicativa indicano, comunque, gli adempimenti a cui ci si deve attenere nella compilazione di questa domanda che, come la prima, va consegnata o spedita al competente ufficio delle imposte dirette. Nella scheda deve essere detto che è stata presentata, entro il termine prescritto del 28 febbraio 1974, la richiesta di « condono » per tutte le vertenze relative ai periodi di imposta precedenti il 1973. Nella seconda « domanda di definizione » debbono essere distintamente indicati gli eventuali seguenti redditi: le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa, comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende e il relativo valore di avviamento; i compensi percepiti per la perdita di avviamento; l'indennità di anzianità, di previdenza di preavviso ed ogni altra somma avuta « una tantum » per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensione; le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, nonché quelle incassate per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, «per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ». E' opportuno tenere presente che la mancanza di qualsiasi dichiarazione, positiva o negativa, circa il possesso di tali redditi rende nulla la domanda di definizione. e. p.

Persone citate: Vanoni

Luoghi citati: Roma