Chi non ha mai presentato la "denuncia dei redditi,,

Chi non ha mai presentato la "denuncia dei redditi,,Che cosa prevede la legge del condono Chi non ha mai presentato la "denuncia dei redditi,, A quali condizioni possono regolare la loro posizione fiscale tutti coloro che non compilavano la "Vanoni" - L'incertezza dei contribuenti Le norme sul « Condono tributario» prevedono anche l'ipotesi, non certo infrequente, di mancata presentazione della dichiarazione unica dei redditi (la cosiddetta Vanoni) da parte di coloro che avrebbero dovuto presentarla, per tutti i periodi di imposta per i Quali non sia ancora scaduto il termine per l'accertamento e senza che sia stata ricevuta notifica alcuna da parte dell'Amministrazione finanziaria. Non si tratta per lo più di evasori totali, ma di contribuenti che, pur non avendo presentato dichiarazioni e non avendo ricevuto accertamenti, purtuttavia hanno però pagato ammontari d'imposta, per esempio, per ritenuta (se lavoratori dipendenti o professionisti) o a titolo di imposta reale sui redditi dei fabbricati e dei terreni: immobili i quali, pur non denunciati, avevano un carico tributario determinato tramite i relativi Catasti. Il «Condono» si occupa anche di questi soggetti ed agli stessi offre la possibilità di una sistemazione tributaria per il passato a determinate condizioni; quanto queste ultime siano accettabili lo dimostrerà l'esperienza dei prossimi mesi. Probabilmente 10 spirito del provvedimento agevolativo avrebbe dovuto e potuto essere più generoso e permettere un definitivo abbandono delle pendenze; l'aver previsto la possibilità per 11 Fisco di verificare la dichiarazione ed i periodi precedenti non potrà non essere considerata dai soggetti interessati che come un ostacolo alla richiesta del condono. Cerchiamo di schematizzare la materia, esponendo quali norme sono previste in argomento dalla legge (art. 5, II comma) e dalla circolare (punto 19): — per i detti soggetti è stabilito non il termine del 28 febbraio 1974, ma, generalmente, quello del 31 marzo 1974 e cioè quello di scadenza della prossima denuncia dei redditi che dovrà dai detti soggetti essere presentata, entro il detto termine, per i redditi del 1973; — la legge non prevede che nella dichiarazione debba essere contenuto un richiamo all'art. 5 della legge del «Condono», purtuttavia è stato rilevato essere consigliabile che nella denuncia sia inserita una frase del tenore seguente: «Si invoca il Condono in base all'art. 5 della legge relativa», o altra frase equivalente. Ciò al fine dì poter fruire delle agevolazioni previste, evitan¬ do una diversa interpretazione: — l'ufficio delle imposte potrà procedere ad accertamento per i redditi del 1973 e per i due anni precedenti; qualora si tratti di contribuenti il cui imponibile, ai fini dell'imposta complementare, risulti costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, la facoltà dell'ufficio di procedere ad accertamento è limitata al 1973 ed all'anno precedente. Al fine di rendere applicabile quest'ultima agevolazione è necessario che sussistano solo redditi di lavoro anche per il 1972. Così, se nel corso del 1972 il contribuente ha, per esempio, venduto un alloggio, il suo imponibile ai fini dell'imposta complementare per il 1972, è costituito anche da redditi di fabbricato e, in conseguenza, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere ad accertamento anche per il 1971. Ciò costituisce per i contribuenti in questione il primo vantaggio in quanto, qualora essi non si avvalgano della disposizione, non presentando la prossima denuncia, il fisco avrà la possibilità di rivedere gli ultimi cinque anni: — vengono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie alle quali i detti soggetti dovrebbero soggiacere, in relazione alle omesse denunce. Anche le sanzioni penali vengono meno in forza di apposito provvedimento. Il legislatore non poteva, infatti, rifarsi, per i soggetti che non hanno mai presentato la denuncia, a un criterio automatico, con l'aumento di un precedente imponibile, non esisten¬ do quest'ultimo proprio in virtù della mancata dichiarazione e del mancato accertamento; si è limitato ad offrire particolari condizioni a quanti presenteranno la prossima denuncia dei redditi invocando il condono. Tale modo di procedere ha creato non poche perplessità tra i contribuenti interessati (che non sono in piccolo numero), i quali si trovano ora di fronte a una alternativa: o continuare la strada fin qui percorsa, ignorando la stessa obbligatorietà della denuncia, ovvero regolarizzare la loro posizione presentando entro il 31 marzo 1974 la dichiarazione dei redditi. In quest'ultimo caso essi saranno necessariamente soggetti alla verifica fiscale per i redditi conseguiti nel 1973 e per l'anno o i due anni precedenti, a seconda dei casi. Essi cioè, in ultima analisi, dovrebbero pagare quanto già avrebbero dovuto a tempo debito, senza sanzioni di sorta. Ciò che preoccupa il contribuente può essere riassunto in due ordini di motivi: — la necessità di far fronte a un onere non indifferente, in un momento nel quale i lavoratori dipendenti vedono già falcidiati i loro redditi, sia dal nuovo sistema fiscale, sia dal costante diminuire del valore della lira; — l'incapacità della maggior parte di essi di calcolare l'onere tributario al quale vanno incontro, soprattutto in relazione all'incertezza dell'accertamento del fisco per gli anni precedenti al 1973. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi, Vanoni