Perplessità sul condono Cosa dice l'Intendente
Perplessità sul condono Cosa dice l'Intendente LETTERA AL DIRETTORE Perplessità sul condono Cosa dice l'Intendente Egregio Direttore, in relazione alle perplessità manifestate dal prof. Gianfranco Gallo Orsi nell'articolo « Come interpretare il condono fiscale », pubblicato sul quotidiano La Stampa del 31 gennaio, da lei diretto, ritengo che, dall'Interpretazione delle norme disciplinanti 1 diversi settori dell'impostazione diretta, si possa pervenire alle seguenti conclusioni: 1) Lavoratore dipendente, possessore di /abbricato esente dalla relativa imposta. Se non ha dichiarato il reddito del fabbricato. la dichiarazione prodotta agli effetti dell'imposta complementare è da considerarsi infedele. 2) Lavoratore dipendente possessore di fabbricato tassabile. Se non ha dichiarato 11 reddito del fabbricato la dichiarazione è da considerarsi omessa ai fini dell'imposta sui redditi del fabbricati ed infedele al fini dell'imposta complementare. E' inteso che per poter beneficiare del provvedimento agevolativo « anche per l'anno 1973 » 11 contribuente deve regolarizzare la propria posizione per l'imposta sul fabbricati, oltre che per tutti gli altri tributi. 3) S.n.c. proprietaria di fabbricato tassabile. La ditta collettiva può avvalersi delle norme agevolative relativamente all'imposta sul redditi dei fabbricati. Il singolo socio, lavoratore dipendente, peraltro, può chiedere le agevolazioni agli effetti dell'imposta complementare nel cui imponibile concorrono sia il reddito da lavoro dipendente, sia la quota di reddito derivante dal fabbricato. 4) S.n.c, comunione ereditaria 0 società di fatto proprietaria di fabbricato tassabile. Se la società non ha prodotto dichiarazione agli effetti dell'imposta sui fabbricati, si deve ritenere che si verta nell'Ipotesi di omessa dichiarazione, ai fini del tributo predetto. E' irrilevante il fatto che un sodo abbia dichiarato fra 1 suoi redditi, ai fini dell'imposta complementare, la quota di sua spettanza del reddito del fabbricati posseduti dalla società o comunione. SI ritiene, altresì, precisare che qualora 11 contribuente fino alla D.U. 1973 abbia omesso di dichiarare redditi derivanti da attività diverse da quelle proprie (speculative, commerciali, professionali, ecc.), deve presentare una dichiarazione integrativa, relativamente al cespite omesso nel termine improrogabile del 28-21974, con la possibilità da parte dell'Ufficio Imposte di accertare eventuali analoghe omissioni, limitatamente agli anni 1970 e 1971. Non saranno dovute le soprattasse e le maggiorazioni di imposta, nonché le ammende, per effetto del provvedimento di amnistia, di cui al D.P.R. 22-12-1973, n. 834. Fendano Amitrano Intendente di Finanza di Torino
Persone citate: Amitrano, Gianfranco Gallo Orsi
Luoghi citati: Torino
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