La riforma in vigore dal primo gennaio

La riforma in vigore dal primo gennaio La riforma in vigore dal primo gennaio Le ritenute sui redditi di "lavoro dipendente I due aspetti di ritenuta a "titolo d'imposta" e a "titolo d'acconto" - Quando l'operazione deve essere eseguita - Gli altri casi Le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed autonomo sono regolate dal Decreto 29 settembre 1973, n. 600 portante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito. Il ministero delle Finanze ha emanato in materia una lunga circolare illustrativa in data 15 dicembre 1973 n. 50550; quest'ultimo documento, pur non risolvendo tutti i problemi che il disposto del Decreto aveva aperto (anzi creando, alle volte, nuove perplessità), purtuttavia contiene numerose disposizioni applicative che debbono essere conosciute dai soggetti interessati. Esaminiamo in primo luogo lo stesso concetto di ritenuta: esso consiste nell'obbligo imposto ad un soggetto che deve eseguire un pagamento ad un altro soggetto di versare al Fisco una determinata somma (dovuta da colui che riceve il pagamento) con l'obbligo di trattenere il pari importo sulla somma dovuta. Colui che provvede al versamento viene pertanto ad assumere la figura del « sostituto d'imposta ». Le ritenute possono avere due funzioni diverse: quella a titolo di imposta quando il rapporto tributario viene, con l'esecuzione del versamento, estinto definitivamente, ovvero a titolo di acconto se, successivamente, risulterà dovuta una somma maggiore a titolo di imposta (dalla quale verrà detratto l'acconto versato). Quando un reddito è soggetto a ritenuta a titolo di imposta esso non verrà più cumulato con gli altri redditi del soggetto per calcolare l'imponibile; anche la ritenuta a titolo d'acconto può trasformarsi in ritenuta definitiva a titolo d'imposta qualora, eseguiti i conteggi alla fine del periodo di imposta, essa risulti uguale all'ammontare dovuto. Inoltre può anche verificarsi che la ritenuta sia superiore all'imposta dovuta ed, in tal caso, il soggetto avrà diritto al rimborso. Quali sono i soggetti che debbono operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente? Dal combinato disposto delle dette norme si può giungere alla seguente elencazione: 1) le società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione; 2) gli altri enti pubblici 0 privati, i consorzi, le associazioni non riconosciute, nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica; 3) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica (escluse le associazioni in partecipazioni) che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale (per i quali la circolare precisa che l'obbligo sorge solo in relazione ai redditi di lavoro dipendente, corrisposti dalle stabili organizzazioni in Italia); 4) le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto e le società o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione; 5) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole; 6) le persone fisiche che esercitano arti o professioni; queste ultime quando corrispondono, per prestazioni di lavoro dipendente, compensi ed altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Dall'elencazione risulta che non sono soggetti all'obbligo di ritenuta, in primo luogo, 1 condomini degli edifici, come la stessa circolare conferma. Pertanto la retribuzione degli addetti ad una portineria, se facente carico ad un condominio, non sarà soggetta a ritenuta; quest'ultima deve essere operata qualora l'intero edificio sia di proprietà, per esempio, di una società semplice. Non sono inoltre tenute ad operare la ritenuta, per i dipendenti, le persone fisiche che non siano imprenditori commerciali o agricoli, professionisti o artisti. E' l'ipotesi della collaboratrice domestica, la cui retribuzione sarà invece soggetta a ritenuta se alle dipendenze di un professionista, per esempio, per i lavori di pulizia dell'ufficio. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

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