In che mcdo si può ottenere il "condono" per le imposte di Bruno Pusterla

In che mcdo si può ottenere il "condono" per le imposte Il provvedimento per l'impresa agricola In che mcdo si può ottenere il "condono" per le imposte Il condono fiscale previsto dal Decreto Legge 5 novembre 1973 n. 660, stabilisce sasantorie per quanto riguarda l'imposta sull'entrata, l'Iva, le imposte indirette, quelle dirette, i tributi locali e le imposte di successione. Tale condono consente alla macchina dello Stato di eliminare il più possibile la massa del contenzioso, cioè i vari ricorsi che si protraevano da anni, mentre per il contribuente rappresenta l'inapplicabilità delle soprattasse e delle pene pecuniarie. Per quanto riguarda l'imposta sull'entrata, il contribuente pagando l'Ige evasa evita le pene pecuniarie e le soprattasse a suo tempo previste. Tale agevolazione interessa sia il venditore che l'acquirente. Le evasioni di Iva commesse fino al 16 ottobre '73 sono anch'esse sanabili senza l'applicabilità di soprattasse e di pene pecuniarie. Il contribuente deve provvedere entro il 31-1-74 a tutti gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti e presentare alla stessa data la dichiarazione integrativa. Per le imposte di registro le agevolazioni sono limitate agli atti formati anteriormente all'1-1-73 (atti di compravendita ecc.). Le controversie che pendono a questa data possono essere definite col pagamento della metà dell'imposta richiesta o di quella corrispondente al valore accertato, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie, a condizione che l'imposta così ridotta non risulti inferiore a quella dovuta sul valore dichiarato o su quella già divenuta definitiva. Se l'avviso di accertamento non è stato notificato prima dell'entrata in vigore del condono, la liquidazione dell'imposta può avvenire sulla base del valore dichiarato au mentato del 20 per cento. Infatti quei contribuenti che non hanno ricevuto l'accertamento di maggior valore per atti di compravendita effettuati, hanno potuto sostenere la loro posizione di fronte al fisco offrendo il 20 per cento in più del valore dichiarato. Per le imposte dirette, cioè la R.M., la complementare e l'imposta sui redditi dominicale ed agrario nonché l'imposta sui fabbricati, il condono che interessa i periodi anteriori al 1" gennaio 1974, vale per le imposte non ancora definitivamente determinate. Per l'imposta sui redditi già accertati la definizione può avvenire sulle seguenti basi: a) se non sia stata ancora notificata alcuna decisione, o sìa già stata notificata la sola decisione di primo grado ancora appellabile o già appellata da entrambe le parti o da una soltanto di esse: riduzione dell'imponibile accertato del: — 40 per cento della differenza tra l'accertato ed il dichiarato; — 25 per cento (ulteriore riduzione) del dichiarato; b) se sia stata notificato altra decisione impugnata da entrambe le parti o dal solo contribuente: nessuna riduzione è prevista. Si assume come imponibile l'ultimo deciso; c) se sia stata notificata altra decisione impugnata in via principale soltanto dall'Ufficio; riduzione del 40 per cento della differenza tra l'accertato e l'ultimo deciso. In una diversa situazione vengono a trovarsi le impre¬ se agricole con allevamenti intensivi ed in particolare quelli avicoli. Numerosi erano stati, per questa categoria di imprenditori agricoli, gli accertamenti di reddito, classificati dai vari uffici I.D. in R.M. cat. B. Anche i cosiddetti coefficenti d'utile applicati risultavano il più delle volte elevati ed irreali. Lo stesso Ispettorato Compartimentale Imposte Dirette di Verona, per incarico del Ministero delle Finanze, aveva in data 5-12-72 con la circolare 5702 ridimensionato questi coefficienti d'utile che per gli allevamenti avicoli intensivi erano stati diminuiti al 2-2,5%. Soprattutto nel disposto del condono non si tiene alcun conto delle controversie di diritto esistenti nella quasi totalità dei ricorsi presentati dagli allevatori alle Commissioni Imposte. Tali allevatori sostengono infatti che il loro reddito, quando c'è stato, è di natura agricola e non reddito di ricchezza mobile. La scadenza della richiesta del condono è stata definitivamente fissata alla data del 28 febbraio 1974. Finanza locale. Ogni decisione per i tributi locali è demandata ai competenti enti locali i quali possono con apposita delibera, da adottare entro il 28-2-74, disporre la definizione delle pendenze relative alle imposte comunali, all'imposta di famiglia, al valore locativo, ai contributi di migliorie, alle tasse per l'incremento valore aree fabbricabili, ecc. Per tutte queste pendenze le domande del contribuente devono essere presentate entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera. Bruno Pusterla

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