Perché i giudici hanno assolto i quattro neofascisti di Roma di Fabrizio Carbone

Perché i giudici hanno assolto i quattro neofascisti di Roma La sentenza depositata ieri in Cancelleria Perché i giudici hanno assolto i quattro neofascisti di Roma Avevano fasci littori, cantavano inni del passato regime - Per i giudici si trattava d'una " improvvisazione goliardica " senza un " effetto trainante " Roma, 21 ottobre. E' stata depositata oggi la sentenza con cui la nona sezione penale del tribunale di Su&uT'ffiK Giuseppe ' s Consoli e Umberto Apice) ha u „ 3Q settembre scorso y m l;) anni ^ Sandro Menasci, 19 anni; Marco Feliziani, 18 anni; e Roberto Cittadini, 17 anni, perché «il fatto non costituisce rea- to». I quattro neofascisti del quartiere Parioli la mattina del 23 settembre avevano innalzato una bandiera tricolore con fascio littorio nel mezzo; avevano sfoderato il saluto fascista e cantato inni del trascorso regime in piazza delle Muse. La provocazione era durata tre quarti d'ora. La sentenza di assoluzione è lunga undici pagine. Parte dai fatti e dal racconto della guardia di p.s.. Franco Sammarco: una decina di giovani staziona davanti al bar «delle Muse» e decide di innalzare j una bandiera con fascio ap- plicato al centro. Iniziano i saluti romani e i canti nostalgici (la guardia riconosce «Giovinezza» e «All'armi siam fascisti»). L'agente intima a uno dei presenti lera Alberto Valli) di porre fine alla mani- festazione. Il giovane rifiuta dicendo che è in corso «la settimana fascista». Franco | Sammarco si allontana e va a ratelefonare al commissariato ! nVilla Glori. Ritorna e vede ( pche la manifestazione conti- ; n. nua: i giovani cantano seduti; ai tavolini del bar. Arriva il i taI vice questore Mirando con : dl una «volante» e arresta i a: quattro neofascisti, ricono-, tasciuti dal Sammarco come partecipanti alla «bravata». Dopo sette giorni, il processo per direttissima. I quattro negano di aver partecipato ma — si legge nella sentenza di assoluzione — «è pacifico» che la manifestazione avvenne; è «evidente» che aveva ra- udtistptodiltugone la guardia; «è inverasi- izsnpedtt. dLa premessa per assolvere i: dvtdpmile» la deposizione degli imputati. Quindi «deve tenersi per certo che i quattro imputati fecero le attività contestate nel capo dell'imputazione». E inoltre — aggiungiamo — hanno detto il falso. quattro si legge a pagina cin que: «Non vi è dubbio — scrive il giudice estensore Umberto Apice — che innalzare mia bandiera tricolore con il fascio littorio, salutare romanamente e intonare inni del regime fascista siano manifestazioni tìpiche del passato regime e che pertanto rientri i no tra le "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista" previste dal legislatore nell'articolo 11 della recente legge 22 maggio '75 n. 152 come condotta di reato». A questo punto — la premessa sembrerebbe favorevole alla condanna degli imputati — i giudici della nona sezione penale iniziano un lunghissimo «excursus» sulle disposizioni che vietano la riorganizzazione del partito fascista. In sostanza il lungo discorso serve a dimostrare questo punto: cantare inni fascisti può essere «pericoloso» quando sono in molti a farlo e quando tale azione «può stimolare nelle folle il proselitismo politico». Ecco quindi il motivo della assoluzione: «Non può trascurarsi il fatto che la manifestazione si avvaleva di una esigua partecipazione di persone (in tutto, itila decina di giovani) e si presentava con carattere di disorganicità, quasi si trattasse di una sconsiderata improvvisazione goliardica (bastò l'intervento di una so- l e i la guardia per scompaginare lo sparuto gruppo e i giovani andarono a sedersi in diversi tavoli del bar, da dove continuarono la loro risibile farsa). Le persone che vi parteciparono — si legge ancora — tutte giovanissime e certo immature sotto il profilo di un meditato attivismo politico, erano certo prive di qualsiasi credibilità, di tal che non può 4dcppznlrssdpscstLDVEPACSDCG ragionevolmente individuarsi nelle loro condotte nessuna potenzialità di effetto trai nante». Alcune considerazioni merl tano di essere fatte: 1) i giù dici non fanno minimamente accenno alla bandiera «orna ta» di fascio, quando esiste un reato di oltraggio alla medesima; 2) dicono i magistrati della nona sezione che bastò l'intervento della guardia per «scompaginare» lo sparuto gruppetto. Dalla lettura della sentenza appare proprio il contrario e cioè che ai ripetuti inviti dell'agente di poli¬ zia di porre fine alla manife- stazione i giovani neofascisti non ubbidirono; 3) si parla di persone tutte «giovanissime» e «immature sotto il profilo di un meditato attivismo politico»: tre dei quattro giudicati sono maggiorenni; alcuni di loro erano noti alla guar dia di ps come lscritti e attivisti del msi (pag. 4 della sentenza); 4) si parla di «goliardia», come se fossimo ai tempi del fascismo. Fabrizio Carbone

Persone citate: Feliziani, Franco Sammarco, Mirando, Roberto Cittadini, Sammarco, Umberto Apice

Luoghi citati: Roma