I Come la legge tutela l'operaio agricolo

I Come la legge tutela l'operaio agricolo I Come la legge tutela l'operaio agricolo Anche in agricoltura il sistema previdenziale ha assunto una rilevante importanza. In seguito anche al notevole balzo in avanti che in questi ultimi tempi ha fatto nel contesto sociale del paese. Il lavoratore agricolo, sia esso coltivatore diretto, salariato fisso, bracciante, mezzadro o compartecipante, può cosi guardare con una certa tranquillità e fiducia al suo futuro. Naturalmente, tutto ciò presuppone il rispetto delle norme legislative in atto nel settore da parte delle aziende agricole. Per la verità, i tentativi di evasione, ed il mancato rispetto delle norme stabilite per la regolarizzazione dei lavoratori ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sono abbastanza frequenti, e si attuano attraverso diversissimi tipi di espedienti, resi più facili dalla complicatezza e carenza della tecnica normativa. A ciò si deve aggiungere che la peculiarità del sistema previdenziale agricolo presenta difficoltà non comparabili con gli altri settori produttivi. La legge 459 dell'8 agosto '72 affida l'attività di vigilanza delle leggi previdenziali nel settore agricolo all'Ispettorato del Lavoro e al Servizio per i Contributi agricoli unificati, che è l'ente cui compete anche la determinazione dell'imposizione contributiva. Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle leggi previdenziali sono numerose, di carattere penale ed amministrativo. Queste le più importanti: Settore del coltivatori diretti e mezzadri o coloni: Legge n. 9 del 9-1-63, art. 25: Chiunque ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta e incompleta, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000. E' altresì punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti senza giustificare il motivo, di controfirmare la dichiarazione. Articolo 26: Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni o compiendo altri atti fraudolenti, è punito con la multa da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Articolo 27: Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento oltre che del contributo o della parte ìj) esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi. Settore dei conduttori: con terreni totalmente o parzialmente coltivati in economia (salariati fissi, braccianti o compartecipanti). Legge 8-8-1972 n. 459. Art. 7: Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1 milione. Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da L. 200 mila a L. 2.000.000. Al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore si applica la pena del comma precedente. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per II tramite della sezione degli uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni lavoratore assunto. La medesima pena si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto. Il datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dell'art. 14 è punito con l'ammenda da L. 500 a L 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. La medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica. Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico a favore del datore di lavoro trasgressore. Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fine alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od Intervento. In questi ultimi tempi l'attività di vigilanza in tutto il territorio nazionale è stata intensificata con l'effettuazione di numerosi ed improvvisi sopralluoghi In aziende agricole da parte di funzionari qualificati. Sotto l'egida del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono anche in fase di attuazione corsi regionali di addestramento per « Ispettori » allo scopo di rinforzare tale attività. Tommaso Pareti

Persone citate: Tommaso Pareti