Va pagata la disoccupazione anche agli operai dello Stato

Va pagata la disoccupazione anche agli operai dello Stato Sentenze della Corte Costituzionale Va pagata la disoccupazione anche agli operai dello Stato (Dalla redazione romana) Roma, 4 luglio. Anche gli operai dello Stato, come già gli impiegati, avranno diritto all'indennità di disoccupazione: lo ha deciso la Corte Costituzionale, stabilendo che l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria copre il rischio della mancanza di lavoro a prescindere dalla condizione di impiegati o dì operai. Un'altra sentenza della Corte sancisce che il trattamento di quiescenza, come «retribuzione differita», deve essere proporzionato all'attività che il lavoratore ha svolto: non possono esserci prestazioni lavorative che non contino agli effetti della pensione. La Corte ha perciò dichiarato illegittime le norme che escludono, per il medico che sia già iscritto alla cassa pensioni sanitari, per una data attività professionale, il trattamento pensionistico relativo al servizio da lui prestato, contemporaneamente, presso un istituto di assistenza e beneficenza. Un'altra sentenza respinge le eccezioni di incostituzionalità sollevate riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori circa la misura del risarcimento dovuto al dipendente ingiustamente licenziato. In forza della disposizione impugnata, oltre a reintegrarlo nel posto, il \datore di lavoro deve al lavo I ratore, per il periodo compre- so fra il licenziamento e la sentenza del pretore che lo riconosce non valido, una somma eventualmente maggiore, ma comunque non minore di cinque mensilità di paga. Secondo i giudici che hanno solì levato la questione, in conseguenza di ciò, in qualche caso (come quando, per esempio, il lavoratore, rimasto libero, abbia utilizzato altrove le proprie capacità) potrebbe aversi a vantaggio del dipendente un ingiustificato arricchimento che contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale, però, è stata di diverso avviso. La predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido o inefficace — si afferma nella sentenza — costituisce una presunzione legale che, per esse¬ re configurata in misura realistica, in rapporto alle ipotesi più frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, costituisce legittimo esercizio di discrezionalità politica da parte del legislatore. Nessuna violazione, perciò, del principio di eguaglianza.

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