Non vuole che il divorzio sia trascritto all'anagrafe

Non vuole che il divorzio sia trascritto all'anagrafe Non vuole che il divorzio sia trascritto all'anagrafe La Cassazione, investita due volte del problema, ha rinviato gli atti alla Corte costituzionale - La causa dura da anni Roma, 4 luglio. Questa mattina, le sezioni civili riunite della Corte di Cassazione hanno rinviato alla Corte Costituzionale il compito di stabilire se alcune norme che attribuiscono effetti civili alle sentenze ecclesiastiche in materia di matrimonio siano o no in contrasto con la nostra Costituzione. A sottoporre ai giudici di Palazzo della Consulta la questione erano stati due ricorsi nei quali erano stati sollevate questioni di legittimità di alcuni articoli della legge di attuazione del Concordato. Il primo ricorso era stato proposto dalla signora Gigliola Di Filippo, il cui matrimonio fu annullato dal tribunale del vicariato su istanza del marito, il prof. Aldomir Gospodinof. Questi, dinanzi al tribunale ecclesiastico, aveva sostenuto la tesi della « riserva mentale », cioè di essersi sposato in chiesa proprio perché convinto che fosse più facile ottenere l'annullamento, e di essere contrario al principio dell'indissolubilità del matrimonio. Al contrario, la moglie, per non perdere lo assegno di mantenimento, aveva chiesto il divorzio e si era opposta a che la senten- J za di nullità acquistasse, in Italia, gli effetti civili. La Corte d'appello di Roma, però, la dichiarò invece esecutiva. Fu la Cassazione nel gennaio 1973 a invalidarla. Ma quando un'altra sezione della Corte d'appello di Roma apri un regolare contraddittorio tra le parti, la sentenza di annullamento venne di nuovo dichiarata esecutiva. A questo punto la Di Filippo propose un secondo ricorso alla Cassazione tramite i suoi due avvocati, Mauro Mellini e Paolo Barile, e questa volta, data la sua importanza, è stato preso in esame dalle sezioni unite della Suprema corte. Il secondo ricorso esaminato, questa mattina, è della signora Filomena Albanese, il cui matrimonio fu annullato dalla Sacra Rota per iniziativa della cognata, che aveva ottenuto dal cardinal vicario la nomina a tutrice del fratello nella causa. La Cassazione, comunque, si è pronunciata soprattutto sul primo ricorso ed ha ritenuto fondata una delle tante eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dai difensori della signora Di Filippo. Ha riconosciuto in particolare che le norme che consentono in Italia la deliberazione di sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici e con le quali viene spesso annullato il vincolo coniugale per « riserva mentale », possono essere in contrasto con due articoli della Costituzione: con l'articolo 29 in base al quale vie¬ ne riconosciuta la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e farebbe nascere una disparità di trattamento tra il matrimonio civile e quello religioso, e con l'articolo 3 della Costituzione secondo cui tutti i cittadini sono uguali s. m.

Persone citate: Di Filippo, Filomena Albanese, Gigliola Di Filippo, Mauro Mellini, Paolo Barile

Luoghi citati: Italia, Roma