Cooperative e previdenza

Cooperative e previdenza Contributi unificati Cooperative e previdenza La leggo 114 del 16 aprile '74 \ ha definitivamente risolto il con- ] trastato problema dell'inquadramento previdenziale delle coope- ; ratlve agricole in quanto l'art. 20 stabilisce che dal I" gennaio 1074. all'accertamento e alla riscosslo- ; ne dei contributi dovuti per tutti i gli operai dipendenti da datori di j lavoro agricoli, si provvede me-, diante la procedura vigente per la contribuzione unificata del settore \ agricolo. Per « tutti - Il legislatore ha ; voluto intendere che non c'è più distinzione tra lavoratori agrìcoli tradizionali e marginali, tra addetti e non addetti alle colture ed al bestiame comprendendo quindi anche I dipendenti di cooperative agricole e consorzi che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei loro soci. In precedenza vi era stata una sentenza della Corte di Cassazione in favore di una latteria cooperativa di Bannari (Cagliari) che aveva respinto il decreto ingiuntivo emesso dall'lnps sull'inquadramento dei dipendenti, che sanciva il principio base secondo il quale i lavoratori dipendenti di cooperative che operano nel settore agricolo mediante manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci, debbono essere Inquadrati nel settore agricolo ai fini assicurativi e previdenziali. La sentenza trovava, tuttavia, una limitazione ed un ridimensionamento nell'art. 9 della legge 13 marzo 1968 n. 334 il quale stabiliva che " in attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori ed i conseguenti obblighi contributivi e assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese anche se non più in atto all'entrata in vigore della predetta legge ». Da ciò ne derivava una evidente limitazione nell'applicazione pratica di detta sentenza in quanto l'inquadramento nel settore agricolo trovava applicazione quasi esclusivamente per le cooperative di nuova costituzione. Infatti quasi tutte le cooperative di vecchia costituzione avevano personale inquadralo nel settore diverso da quello agricolo per cui tra i lavoratori della stessa azienda poteva determinarsi un inquadramento previdenziale diverso (commercio, industria) con tutte le conseguenze relative. Con la nuova legge si chiude a favore dei produttori agricoli sulla via della cooperazione e dell'associazionismo, una questione che si trascinava da anni. Tommaso Pareti

Persone citate: Tommaso Pareti

Luoghi citati: Cagliari