Chiarire come vanno calcolate le detrazioni per gli alloggi

Chiarire come vanno calcolate le detrazioni per gli alloggi I molti dubbi nella compilazione della denuncia dei redditi Chiarire come vanno calcolate le detrazioni per gli alloggi Il forzato rinvio della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali potrebbe avere un risvolto favorevole. Potrebbe, infatti, essere l'occasione per il ministero delle Finanze per chiarire i dubbi che ancora assillano i contribuenti, soprattutto coloro che hanno un reddito basso. L'elenco dei dubbi sarebbe lungo e ci limitiamo ! i quindi ad alcuni. Troppo si è abusato delle co- '■ I siddette risposte in via breve, il , I cui contenuto consiste in una risoluzione particolare, comunicata solo al singolo richiedente, la- j | sciando nell'incertezza gli altri j | contribuenti che possono trovarsi | nella stessa situazione. Occorre j che i contribuenti e gli uffici in- | teressati siano in grado di conoscere le risposte ministeriali, anche per evitare ulteriori richieste sullo stesso argomento. Secondo queste direttive il ministero per le Finanze ha già pubblicato da tempo un bollettino periodico per l'Iva che riporta tutte le decisioni ministeriali, anche se riguardano risposte a domande singole. E' indispensabile che, anche per le im¬ poste dirette, si proceda con le stesse modalità. Tra le tante incertezze, rileviamo quella relativa alla determinazione del reddito dei fabbricati: come è noto, è necessario distinguere due ipotesi fondamentali. Qualora il contribuente usi direttamente l'immobile, il reddito sarà quello catastale rivalutato; qualora, invece, l'immobile sia affittato, occorrerà fare rife- I rimen'.o al reddito effettivo. Que- j st'ultimo dovrà essere diminuito di un quarto per spese di ma¬ nutenzione '■ Alcuni ritengono che sia an- jCora possibile la detrazione, sem- i pre per spese di manutenzione 1 di un terzo del reddito lordo per i fabbricati destinati ad attività commerciale. Secondo altri sarebbe possibile, oltre alla detrazione del quarto, un'ulteriore detrazione pari a quattro volte e mezzo il reddito catastale accertato per l'anno 1938, già prevista da una legge precedente non abrogata. Gli enti non commerciali, o meglio non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sono nu- nierosissimi in Italia e molti di essi non sanno come comportarsi, non essendo chiaro se essi siano soggetti o no all'obbligo della dichiarazione. Secondo l'articolo 2 del decreto 29 settembre 1973, n. 598, sembra che l'obbligo sussista; forse meno chiare sono le disposizioni del decreto 28 marzo 1975, n. 60. In realtà l'articolo 3 di questo provvedimento si riferisce agli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali, ma in relazione alle norme SUSU alleSati a!la aicma' razione. lfc diverse situazioni dei vari enti non è sempre facile, senza un chiarimento ministeriale, dare un'interpretazione adeguata. Dalla lettura delle tante norme della riforma tributaria sorge perfino II dubbio che l'aggettivo commerciale (riferito all'attività di tali enti) abbia un significato diverso da quello usato dal legislatore dell'Iva. Una circolare sembra essere stata emanata, ma non se ne conosce il contenuto. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

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