Il vitigno non basta per indicare un vino
Il vitigno non basta per indicare un vino Il vitigno non basta per indicare un vino La disciplina dei vini finora presentati con il solo nome di vitigno è argomento di vivo interesse in molte regioni italiane ed europee. Il ritardo con il quale si è provveduto nel nostro Paese a tutelare le denominazioni di origine dei vini, ha indubbiamente favorito il consolidarsi di usi locali, diversi tra zona e zona, nella presentazione delle diverse produzioni: e l'uso del nome di vitigno, sema alcuna indicazione della zona di provenienza delle uve da cui deriva il vino, è tra I più consolidati. La disciplina delle denominazioni di origine, si sa, riguarda soltanto i nomi geografici impiegati per designare i vini; non riguarda, né in Italia, né altrove, le sole denominazioni di vitigno. Oueste ultime, però, se tale è l'uso, possono precedere o seguire il nome geografico tutelato; numerose sono infatti le D.o.c. di tal genere: ad esempio, quelle del « Barbera del Monferrato », del « Barbera d'Asti », del « Sangiovese di Romagna », dell'" Aglianico del Vulture » ecc. E' noto che la nostra disciplina delle denominazioni di origine prima delle D.o.c. prevede le D.o.s., cioè le « denominazioni di origine semplici ». categoria alla quale si accede per « diritto naturale ». nel momento in cui uno o più produttori, per designare il loro vino, decidono di attribuirgli in commercio anche o solo il nome geografico della zona ove esso è prodotto. Dobbiamo però dire che finora i produttori che non hanno ritenuto classificabili taluni vini nella categoria delle D.o.c, hanno in genere rinunciato a questo diritto, preferendo la commercializzazione del prodotto con il solo nome di vitigno, quindi fuo¬ ri del regime attuato con la legge del 1963, sopra citata. Nell'estate dello scorso anno, però, è stato pubblicato il Regolamento della Cee n. 2133-74, concernente la « designazione » e la « presentazione » dei prodotti vinicoli, nel quale vi sono norme che impongono, in alcuni casi, radicali mutamenti in questa materia, a partire dal 1" settembre 1975. L'uso dei soli nomi di vitigno, ad esempio, non sarà più consentito per designare i vini; tali nomi, se si vorranno mantenere in etichetta, dovranno essere abbinati a quelli delle zone geografiche da cui le uve ed i vini provengono. Se da un lato l'obbligo dell'abbinamento del nome di vitigno a quello geografico favorirà maggiormente i consumatori avveduti nella scelta dei loro vini da pasto, da un altro lato il prevedibile moltiplicarsi di denominazioni di origine « semplici » con il nome dello stesso vitigno, potrà creare notevole confusione sul mercato a danno del migliori prodotti e dei consumatori meno esperti. Quali potranno essere i rimedi da adottarsi nell'interesse generale, che è evidentemente quello di tutelare le produzioni migliori? Il Regolamento comunitario n. 2133-74 offre la possibilità di risolvere questi delicati problemi. Alcune norme dispongono infatti che ogni Stato membro della Comunità possa obbligare, o limitare o proibire l'uso di menzioni come quella di vitigno. Il ministero dell'Agricoltura e gli altri ministeri interessati dovranno però adoprarsi tempestivamente perché sia precisata la procedura nazionale per l'attuazione di questi interven- Paolo Desana
Persone citate: Barbera, Paolo Desana
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