Per conguaglio

Per conguaglio Saper spendere Per conguaglio Le richieste di rincari avanzate dalle ditte di riscaldamento per i contratti a forfait sono legali - Aumenti della nafta ■ Fra poco sarà tempo di conguagli — scrive un lettore che si firma « Travet » — e un dipendente a reddito fisso, come me, si vede ogni giorno decurtare gli introiti e aumentare le spese. Dopo II conguaglio fiscale sulla tredicesima, ecco una nuova mazzata per II riscaldamento. E se questo era comprensibile lo scorso anno, quando la nafta triplicò di prezzo nel giro di poche settimane, quest'anno mi pare una richiesta Ingiustificata. La ditta naturalmente è di parere opposto ». « // mio condominio — chiarisce — ha oltre 100 alloggi. Nel mese di luglio abbiamo firmato un contratto per riscaldamento a forfait con un'Impresa. Base del contratto: 358 lire Il metro cubo più 12 per cento di Iva. Ora l'impresa comunica che, in base al due provvedimenti Cip (Comitato interministeriale prezzi) del 259-74 e del 16-8-74, il prezzo dell'olio combustibile fluido 3/5 è aumentato di 8,20 lire II chilo, con un'incidenza di costo del 14,88 per cento. Quindi dal momento che il prezzo base del contratto per chilo era di 55,10 lire, questo sarebbe salito a 63,30 e l'impresa emetterà fattura a conguaglio per aumento del 13 per cento (pari al 90 per cento dell'onere, e cioè 47 lire il me più il 12 per cento di Iva. Poiché nessun collega o amico ha ricevuto finora simili richieste, queste sono le mie domande: 1) è legittima la richiesta dell'impresa o può essere impugnata? 2) L'entità dell'aumento è accettabile? 3) I prezzi indicati dall'impresa sono quelli ufficiali rilevati dai mercuriali della C.c.i.a.a.? 4) La percentuale Iva è esatta? ». E' diritto dell'utente ricevere spiegazioni ** Chiedere chiarimenti è un dovere del consumatore e dell'utente prima di metter mano al portafogli. Ma non si evitano sempre le delusioni. Spiega infatti l'esperto: «A proposito del conguagli è necessario ricordare la clausola del contratto tipo, adottato dalla maggior parte delle imprese e probabilmente anche da quella alla quale si è rivolto l'amministratore del condominio in cui abita il lettore. Questa clausola (art. 11 del contratto a stampa) precisa che è stato preso per base di calcolo del prezzo di gestione il prezzo dell'olio combustibile definito dal Comitato provinciale prezzi ed in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di gestione per II servizio di riscaldamento. Oualsiasl eventuale variazione del prezzo — è precisato — comporterà un conguaglio percentuale sulla base della regola "aumentando aumentare, diminuendo diminuire"; Il conguaglio dovrà essere regolato con II pagamento della prima rata successiva all'entrata in vigore del nuovo prezzo. L'aumento percentuale del combustibile si applicherà sul 90 per cento del prezzo base per metro cubo di ambiente riscaldato ». Nulla da eccepire dunque sulla richiesta fatta al lettore dall'impresa di gestione. E' legittima in quanto prevista nel contratto e basata su aumenti definiti dal Cip con regolazione locale dei prezzi da parte del Comitato provinciale prezzi. In quanto agli aumenti, dei quali il lettore forse non ha avuto notizia, ecco la spiegazione dell'esperto: » L'aumento di 8,20 lire al chilo per olio combustìbile 3/5. per 3 lire al chilo è dovuto (provvedimento del 25-9-74) al ripristino dell'Imposta di fabbricazione nella misura di 3,50 lire al chilo anziché 0,50 lire al chilo. I prezzi indicati dall'impresa sono quelli definiti dal Comitato provinciale prezzi e sono rilevabili su bollettini quindicinali della Camera di Commercio dì Torino. Su queste prestazioni la quota Iva è il 12 per cento ». Un'ultima considerazione che non farà certo piacere all'utente. Dal 1° gennaio '75 il Cip ha deliberato un ulteriore aumento di 4,5 lire al chilo sull'olio combustibile 3/5. Riceverà presto una nuova richiesta, o l'ha già ricevuta, da parte dell'impresa di gestione del riscaldamento: il conguaglio sarà conteggiato soltanto per il periodo successivo al 31 dicembre 74. Primavera difficile per le piante di pesco Due giovani piante di pesco sembrano non amare la primavera. Scrive il proprietario Giuseppe Bartolucci di Avigliana: « A primavera le foglie si arrossano, si arricciano e Infine cadono. Alcuni rametti sì sono addirittura seccati negli anni scorsi. £' evidente che sono colpiti da una malattia: qui In paese si chiama "gola rossa", ma sono certo che non è questo Il termine esatto. Potete aiutarmi? ». ** Secondo la dottoressa Elena Accati dell'Istituto di Orticoltura e Frutticoltura dell'Università di Torino » le piante di pesco sono colpite dalla "bolla", malattia provocata da un fungo particolarmente temibile nelle primavere fredde e umide perché determina la caduta delle foglie che sono indispensabili per compiere la fotosintesi e permettere la riproduzione ». » Contro tale fungo — sostiene l'esperta — si rendono necessari due tipi di trattamento: il primo, subito dopo la caduta delle foglie: il secondo. In primavera durante lo sviluppo vegetale. La prima operazione si esegue impiegando poltiglia bordolese al 2-3 per cento, mentre la seconda si attua usando preparati a base di 77ram o Ziram allo 0,2-0,3 per cento. Gli Interventi Invernali sono molto importanti. I frutticoitori non devono trascurarli ». Piccola posta + Scrive II signor Mario di Torino: « Sono proprietario di un alloggio in un condomino. Recentemente si è dovuto provvedere alla sostituzione della caldaia: la spesa è stata pagata in parte con il fondo ammor lamento, e il resto suddivendo la cifra tra i proprietari in base ai metri cubi di ciascuno. Non si sarebbe dovuto ripartire il tutto in base ai millesimi di proprietà »? « Secondo Fassinotti, segretario dell'Unio ne nazionale condomini " per le spese della caldaia ci si dovrebbe attenere sempre al re golamento di condominio "», « In mancanza di una tabella specifica per queste spese — sostiene l'esperto — la cifra si ripartisce di solito in metri cu bi, trottandosi di cosa destina nata a servire i condomini in diversa misura ». Simonetta

Persone citate: Elena Accati, Fassinotti, Giuseppe Bartolucci

Luoghi citati: Avigliana, Torino