Gli ospedali e l'Iva

Gli ospedali e l'Iva Quando s'impone il tributo Gli ospedali e l'Iva Alcuni lettori hanno chiesto maggiori precisazioni sull'imponibilità, agli effetti Iva, delle prestazioni sanitarie. Premesso che queste prestazioni, rese da liberi professionisti, sono soggette ad Iva dal primo settembre 1973, occorre — invece — affermare che le stesse effettuate da ospedali, cliniche, case di cura autorizzate da una parte, ed enti ospedalieri dall'altra hanno una regolamentazione articolata. In base all'attuale testo dell'art. 10, n. 11 del Decreto istitutivo dell'Iva, sono esenti dall'imposta le « prestazioni di ricovero e cura rese ai ricoverati da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto ». Sulla base della norma riportata sono quindi soggette ad imposta le prestazioni ambulatoriali rese dai detti soggetti. Bisogna rilevare però che il Decreto istitutivo dell'Iva si riferisce ai soggetti ospedali nell'art. 10 ma — nell'art. 6 — richiama espressamente i soggetti enti ospedalieri differenziando, in tal modo, le due categorie e mettendo in evidenza che possono sussistere ospedali che non rivestono la qualifica di enti ospedalieri. La distinzione appare diversa da quella adombrata dall'art. 7 della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, in base al quale ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali; In quest'ultima norma l'ospedale è richiamato non quale soggetto, ma quale stabilimento dell'ente ospedaliero. Al contrario, agli effetti dell'Iva, 11 distinguere l'ente ospedaliero dall'ospedale, che non riveste tale qualifica, è particolar¬ mente importante ai fini dell'art. 4 del Decreto istitutivo, in quanto si deve riconoscere che l'Ente ospedaliero non svolge istituzionalmente attività commerciale e che, pertanto, le prestazioni sanitarie rese da tale soggetto, anche se ambulatoriali, sono escluse dall'imposta. Saranno invece soggette al tributo le attività commerciali od agricole sia degli ospedali sia degli enti ospedalieri. Pertanto, schematizzando la materia, essa può essere così riassunta: a) le prestazioni sanitarie rese da professionisti nei confronti di chiunque sono soggette ad Iva; b) le stesse prestazioni rese da enti ospedalieri sono escluse dal tributo, per mancanza del presupposto soggettivo; c) sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie rese ai ricoverati da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate che non pos sano classificarsi enti ospedalieri. Tutto questo appare ora ufficialmente confermato da una recentissima e lucida risoluzione in data 5 febbraio 1975 dell'Intendente di Finanza di Torino, in base alla quale « l'attività degli enti ospedalieri, di cui alla legge n. 132, non è attività commerciale ». Relativamente agli ospedali non enti ospedalieri, occorre Invece concludere che le loro prestazioni sanitarie sono soggette ad Iva, se rese ambulatoriamente, e sono esenti dall'Imposta, se rese a ricoverati. E' stato osservato che la situazione appare iniqua, in quanto alcune prestazioni sono rese In via ambulatoriale per mancanza di posti letto. g- g- o.

Luoghi citati: Torino