Una decisione ingiustificabile

Una decisione ingiustificabile Una decisione ingiustificabile Lo abbiamo imparato poco alla volta leggendo le cronache giudiziarie: il congegno più sfruttato per ritardare i grossi processi a sfondo politico è stato fino a ieri il conflitto di competenza. Piaccia o non piaccia, è un congegno regolato da una apposita norma del codice di procedura penale. Per di più, non lascia l'ultima parola al giudice che ne fa uso, ma chiama in causa la Corte di Cassazione che, prima o poi, bene o male, rimetterà in moto il meccanismo inceppato. Il Tribunale di Roma, rinviando a nuovo ruolo il cosiddetto processo-bis contro « Ordine nuovo » o, più esattamente, contro 119 suoi aderenti imputati di tentata ricostituzione del partito fascista, si è servito di uno strumento ancor più sbrigativo: ha sospeso il processo d'autorità, senza neppur rivolgersi alla Corte Suprema, il tutto con una semplice ordinanza, neanche impugnabile, a meno di considerarla abnorme (N.d.r.: il procuratore della Repubblica di Roma l'ha considerata tale c pertanto l'ha sottoposta al ricorso di Cassazione). Intendiamoci, il rinvio a nuovo ruolo è un istituto di frequentissima applicazione. Il giudice del dibattimento se ne serve tutte le volte che « ne verìfica l'assoluta necessità », cioè tutte le volte che qualche ostacolo impedisce il regolare svolgimento del giudizio. Rinvio a nuovo ruolo non significa, però, sospensione del processo. Significa, invece, che il processo dovrà riprendere non appena quell'ostacolo, di carattere non definitivo, sarà stato superato. Normalmente, deve trattarsi di un ostacolo contingente, e quindi provvisorio. La stranezza dell'ordinanza romana, sempre che siano esatte le notizie pubblicate ieri, nasce dal fatto che il rinvio a nuovo ruolo è stato giustificato con la pendenza di numerosi altri analoghi procedimenti (si è parlato addirittura di 44) di modo che la ripresa del dibattimento rinviato è stata subordinata alla « definizione » di tutti quei procedimenti. In altre parole, proprio il dibattimento cominciato per primo resterà in lista di attesa, sino al punto di diventare l'ultimo. Se le cose stanno così, è facile comprendere che si tratta di un dibattimento destinato a non farsi mai più. Prima che siano ultimati i quarantaquattro procedimenti in corso (e magari altri si aggiungeranno), trascorrerà un tempo enorme, anche perché è agevole preve¬ dere che qua o là nuovi incidenti procedurali saranno sollevati, creando ulteriori ritardi. A quel che ci consta, mai era accaduto che l'istituto del rinvio a nuovo ruolo venisse collegato alla « definizione » di un'altra causa. Le uniche ipotesi che, per la ripresa del processo, richiedono la previa definizione di una diversa controversia giudiziaria sono quelle che si imperniano sull'esistenza di una questione pregiudiziale, cioè di una questione che, sul piano logico, deve essere risolta prima di poter decidere il processo sospeso. A proposito di tali ipotesi, del tutto eccezionali, il nostro legislatore parla appunto di soGiovanni Conso (Continua a pagina 2 in nona colonna)

Persone citate: Conso

Luoghi citati: Roma