Commissioni elettorali

Commissioni elettorali Commissioni elettorali Presidente: preside o direttore didattico o docente da lui scelto — 5 membri scelti dal collegio dei docenti, di cui: — 2 scelti tra i docenti — 1 scelto tra i non docenti — 2 scelti tra i genitori nelle scuole secondarie superiori uno dei due genitori è sostituito da uno studente. Seggi elettorali E' costituito 1 seggio ogni 300 alunni. Il seggio è composto: — dal presidente — da 2 scrutatori. I membri dei seggi sono nominati dal direttore didattico o dal preside su designazione della commissione elettorale. Non possono far parte del seggio i candidati. Per il calcolo degli eletti si applica il sistema proporzionale. Elenchi degli elettori Sono elettori: — i genitori degli alunni che frequentano l'istituto (padre e madre votano separatamente) — gli studenti delle scuole secondarie superiori — i docenti di ruolo e non di ruolo (i supplenti vo¬ tano solo per gli organi che durano un anno) — il personale non docente di ruolo e non di ruolo. Liste dei candidati Le liste possono essere presentate: — da due elettori della stessa componente quando il numero degli elettori è inferiore a 10 — da 1/10 degli elettori quando il numero degli elettori è inferiore a 100 — da 20 elettori quando il numero è superiore a 100 — nessun elettore può presentare più di una lista dello stesso livello — il numero dei candidati di una lista non può superare quello dei candidati da eleggere — i genitori possono presentarsi candidati in diverse scuole e in tutti gli organi collegiali. Eccezioni: — chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato — i candidati non possono essere presentatori di liste — i presentatori di lista non possono essere candidati — non si può essere candidati dello stesso organo in due liste.