Proposta in difesa delle ex mogli

Proposta in difesa delle ex mogli ANNULLAMENTO ECCLESIASTICO E DIRITTO AGLI ALIMENTI Proposta in difesa delle ex mogli Se certe informazioni giornalistiche sono esatte, nel « pacchetto » negoziato fra l'Italia e la S. Sede per una revisione dei Patti lateranensi, figurerebbe un accordo che darebbe atto del consenso della S. Sede a che l'Italia approvi una legge che estenda ai rapporti patrimoniali fra ex coniugi, provenienti da matrimoni concordatari annullati, la disciplina prevista nella legge sul divorzio sui rapporti patrimoniali fra ex coniugi divorziati. Ma è oggetto questo di accordi fra Stato e Chiesa? Potrebbe pensarsi di sì a causa della « riserva » alla giurisdizione ecclesiastica (e della correlativa esclusione della competenza dei giudici italiani) posta dall'art. 34 del Concordato 1929 tuttora vigente e dall'art. 17 della legge matrimoniale, nella materia degli annullamenti e delle dispense da matrimoni non consumati. Tale disciplina appare, infatti, in tutto e per tutto riservata ai tribunali e ai dicasteri ecclesiastici. L'intervento del giudice italiano (la Corte d'appello) si limita ora a conferire esecutività a quelle pronunzie provenienti d'oltre Tevere. A ben guardare, peraltro, le cose stanno all'opposto: la riserva della giurisdizione ecclesiastica, infatti, si conclude alla fine dei procedimenti ecclesiastici, e riacquista a questo momento la sua competenza il giudice italiano, qualora si voglia dare esecuzione in Italia agli atti finali dei procedimenti stessi (sentenze di nullità dei matrimo- | ni, dispense papali da matri- i moni rati e non consumati). La logica vuole così; il matrimonio concordatario è regolato dalla legge canonica, produce automatici effetti civili, la sua « caduta » è effetto di una pronunzia ecclesiastica, che a sua volta viene immessa nel nostro ordinamento per effetto di una pronunzia del giudice italiano. A questo punto, non rimane alcuna competenza residua alla S. Sede, e il legi- slatore italiano ritorna nella sua piena sovranità. In altre parole, l'ambito della riserva della S. Sede è ben circoscritto e si conclude nel modo che ho definito. Non può sostenersi un'ultrattività di una competenza canonica circa la disciplina di rapporti (non personali ma patrimoniali) fra gli ex coniugi italiani (o fra coloro che credevano di essere tali e invece erano uniti in matrimonio nullo). Lo Stato è quindi sicuramente sovrano nel disciplinare gli effetti civili del matrimonio e delle vicende susseguenti: si pensi, del resto, alia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disposta (in modo costituzionalmente legittimo) nella stessa legge che istituiva il divorzio per i matrimoni civili; e inoltre — in tema di matrimoni nulli — le norme del Codice civile | sul matrimonio « putativo », dettate a tutela non solo dei figli, che restano legittimi, ma anche degli ex coniugi stessi, in favore dei quali si producono parzialmente gli effetti dei matrimonio valido (articolo 128) i un'indennità a carico dell'ex Peraltro, il nuovo diritto di famiglia ha diversificato gli effetti civili susseguenti a matrimoni nulli, da quelli susseguenti a matrimoni disciolti per divorzio. Per i primi, infatti, gli artt. 129 e 129 dìs del Codice civile dispongono un assegno non più che triennale a carico dell'ex coniuge più facoltoso e a favore del più bisognoso, nonché coniuge eventualmente in ma lafede. Per i secondi, invece l'art. 5 della legge sul divor zio prevede la corresponsio ne di un assegno dall'uno all'altro coniuge di ben altra consistenza, in relazione « al contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione fa- miliare e alla formazione delpatrimonio di entrambi >: Sia detto fra parentesi, que- sta disparità di trattamento tra coniugi « annullati » e coniugi « divorziati » andrà valutata sotto un profilo di legittimità costituzionale, per la diversità delle previsioni relative da un lato a coniugi i cui matrimoni concordatari sono stati annullati dai tribunali ecclesiastici, e dall'altro a coniugi i cui matrimoni — concordatari o civili — hanno perso i loro effetti civili per effetto di una pronuncia italiana di divorzio. Comunque, e per tornare al punto di partenza: non sembra davvero necessario, né politicamente opportuno, che i nostri negoziatori con la S. Sede chiedano alcun « consenso » di questa a una legislazione italiana che allinei i regolamenti patrimoniali fra ex coniugi nelle due ipotesi. Già può accadere che la Corte costituzionale intervenga per dichiarare illegittimo il difetto di una previsione legislativa (uguale a quella contenuta nella legge sul divorzio) nell'attuale legge matrimoniale, che tuteli gli ex coniugi « annullati » davanti ai tribunali ecclesiastici. Ma avrebbe politicamente ben al¬ tro significato un intervento diretto del Parlamento italiano — indipendentemente sia dalla sentenza della Corte che dalla trattativa con la S. Sede — che affermasse con una sua legge la parità della disciplina delle due ipotesi. Si stroncherebbe così alla radice il diffuso malvezzo di pretendere una pronunzia ecclesiastica, anche in presenza di una pronunzia di divorzio, al solo scopo di risparmiare un sacrosanto assegno al co niuge, che magari ne ha bisogno per vivere. Paolo Barile

Persone citate: Paolo Barile

Luoghi citati: Italia