Ecco i nuovi regolamenti per la disciplina militare

Ecco i nuovi regolamenti per la disciplina militare li disegno legge distribuito alla Camera Ecco i nuovi regolamenti per la disciplina militare Vietato formare sindacati o aderire a organizzazioni sindacali (Dalla redazione romana) Roma, 24 settembre. «Le Forze Armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano; esse sono al servizio dello Stato. L'organizzazione e l'attività delle Forze Armate si informano ai princìpi costituzionali. Missione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è di assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della patria e di concorrere alla tutela delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità e di emergenza»: questo è l'articolo 1 del disegno di legge, distribuito oggi alla Camera, contenente le «Norme di principio sulla disciplina militare». Le firme sono quelle dei ministri della Difesa, Lattanzio, dell'Interno, Cossiga, di Grazia e Giustizia, Bonifacio, delle Finanze, Pandolfi. E' una «legge di principio», che nasce dagli «aneliti di rinnovamento» manifestatisi in seno alle Forze Armate e nel Paese stesso, come si legge nella lunga nota introduttiva in cui si rileva il fatto che i regolamenti di disciplina militare vigenti risalgono a norme dei codici penali militari del 1869. Con l'art. 2 è legittimato il regolamento di disciplina militare quale fonte dei doveri e raccolta delle norme di comportamento per gli appartenenti alle Forze Armate. Nell'articolo successivo si dà una sintetica definizione della disciplina militare, ponendo — sugli altri doveri — la preminenza dell'osservanza della subordinazione gerarchica e dell'obbedienza. Si fissano quindi i limiti di applicabilità del regolamento di disciplina, facendoli coincidere con il periodo del servizio alle armi (periodo più breve di quello previsto dal vigente regolamento). «Per esercitare imparzialmente i compiti loro attribuiti, le Forze Armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche»: così esordisce l'art. 5, a partire dal quale si esaminano i rapporti militaripolitica e sindacato. Ai militari di carriera si pongono il divieto di iscrizione a partiti politici, e limiti alla facoltà di svolgere concreta attività politica. Due i vincoli per i militari di leva: non partecipare a riunioni o manifestazioni lesive del prestigio delle istituzioni e delle Forze Armate; astenersi dallo svolgere attività politica in attività di servizio, in luoghi militari, indossando l'uniforme, eccetera. Proibite anche le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari, e le adunanze di militari in divisa. Diritto di sciopero: i militari non lo possono esercitare né possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale, né aderire ad altre associazioni sindacali. E' uno dei punti chiave nel dibattito apertosi nel Paese intorno al tema del rinnovamento delle Forze Armate. Si riconosce «l'esigenza di fornire ai militari uno strumento democratico e moderno attraverso il quale far pervenire alle massime autorità politico-militari il pensiero dei diretti interessati». La risposta a tale esigenza è contenuta nella previsione di organismi rappresentativi, costituiti a livello di base presso le unità e a livello intermedio presso gli alti comandi periferici, la cui funzione consisterà nel prospettare in via gerarchica alle autorità competenti le istanze di interesse collettivo (sono esclusi dalla competenza di tali organi gli argomenti riguardanti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, la disciplina, l'impiego del personale). Sanzioni disciplinari: non sono più previste punizioni di rigore; non possono essere inflitte sanzioni superiori ai cinque giorni di arresti se non è stato preventivamente sentito il parere di una commissione di tre militari di grado superiore a quello del militare che ha commesso la mancanza, il quale può farsi assistere da un difensore: «avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico». 1. m.

Persone citate: Cossiga, Pandolfi

Luoghi citati: Roma