Compagnie insolvibili come deve comportarsi chi viene danneggiato di Giuseppe Alberti

Compagnie insolvibili come deve comportarsi chi viene danneggiato Alle prese col "giallo delle assicurazioni" Compagnie insolvibili come deve comportarsi chi viene danneggiato La messa in liquidazione coatta della Columbia e della Centrale ha creato non poche difficoltà fra gli assicurati. La decisione degli organi competenti di chiudere gli sportelli delle due imprese è avvenuta dopo mesi, anni di indecisioni, dubbi e rinvìi vari mentre, nella realtà, la carente situazione delle assicuratrici incriminate era nota alla grande maggioranza degli utenti assicurativi. Si è deciso di troncare una attività gestita male; ci si è giustamente preoccupati che i responsabili finissero in galera. Ora però ci pare giusto, visto che l'arresto dei responsabili non indennizza certamente il danneggiato, tantomeno l'assicurato, fornire, per quanto possibile, le informazioni sul comportamento che dovranno tenere tutti coloro che si trovano, o che verranno a trovarsi, alle prese con assicurati « Columbia - Centrale » nonché gli assicurati stessi sui sistemi di denuncia e così via. Come già pubblicato dal nostro giornale, in questi casi funziona il «fondo di garanzia per le vittime della strada», regolato dalla legge 990 del 24 dicembre 1969. Quindi la vittima di un assicurato Columbia-Centrale potrà, per ottenere il risarcimento, scrivere una racco-1 mandata con ricevuta di ri- ' torno, alla compagnia designata per territorio alla gestione degli incidenti stradali causati da un veicolo o natante che risulti garantito presso una società la quale,, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza; o vi venga posta successivamente (cioè vale anche per i vecchi incidenti). L'assicurato di queste imprese deve, per comunicare un incidente, segnalare il fatto negli stessi termini che si è detto. Ecco i nominativi delle compagnie assicuratrici nominate con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio '74, che saranno riconosciute sino al 1° dicembre 1976. Piemonte e Valle d'Aosta: Reale Mutua di Assicurazioni con sede a Torino. Lombardia: Milano Assicurazioni Autoveicoli, con sede a Milano. Liguria e Sardegna: Compagnia Anonima « Toro » di Torino. Emilia - Romagna, Abruzzi, Molise e Sicilia: Società Assicuratrice Industriale « Sai », sede a Torino. Marche e Puglia: Assicuratrice Italiana (gruppo Ras) sede a Milano. Lazio e Campania: le Assicurazioni d'Italia (gruppo Ina) sede a Roma. Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Basilicata e Calabria: Generali (già Venezia), sede legale Roma. Trentino-Alto Adige: Società Cattolica di Assicurazioni con sede a Verona. Toscana: Fondiaria Incendio con sede a Firenze. Umbria: S.A.R.A. (Compagnia ufficiale dell'Aci) con sede a Roma. I limiti di garanzia previsti dall'art. 19 della legge sono: 15 milioni di lire per persona lesa o morta (l'eventuale differenza dovrà, se solvibile, pagarla l'investitore); 25 milioni per sinistro e 3 milioni sotto la deduzione del¬ le prime centomila lire di danno, per danni a cose e (o) animali di terzi. In sostanza l'intervento del « fondo » limita la propria prestazione con 1 « massimali » minimi decisi dalla legge (25 milioni per sinistro, 15 milioni per persona e 3 milioni per le cose). Naturalmente il « fondo » non interviene (si parla di vetture ad uso privato) quando vi siano danni alle terze persone trasportate sul veicolo. Giuseppe Alberti