L'autotassazione di Natale Gilio

L'autotassazione L'autotassazione Roma. 4 marzo. ti governo ha proseguito oggi la terapia iniziata nei giorni scorsi a difesa della moneta. Dal Consiglio dei ministri sono stati approvati due decreti legge con lo scopo dichiarato di combattere il fenomeno della fuga dei capitali all'estero e di incrementare le disponibilità finanziarie del Tesoro, riducendo nel contempo le spinte inflazionistiche, attraverso la riscossione anticipata delle imposte. Questi i dettagli delle misure prese. — Disposizioni penali in materia di in/razioni valutarie. L'esportazione clandestina di capitali, considerata finora illecito amministrativo, assume carattere di illecito penale e come tale punito con l'ammenda e la reclusione. Sono previste due distinte ipotesi delittuose: 1 ) illecita esportazione di valuta nazionale o estera, di titoli azionari o obbligazionari, di titoli di credito o di altri mezzi di pagamento; 2) costituzione all'estero di disponibilità valutarie o di altre attività senza la prescritta autorizzazione. In entrambi i casi, se il valore dei beni esportati o delle disponibilità supera complessivamente i 5 milioni di lire la pena della reclusione sarà da uno a sei anni e la multa dal doppio al quadruplo del valore indicato. Sotto il livello dei 5 milioni non è prevista la reclusione e la multa sarà dal doppio al triplo del valore. Il decreto viene poi compie tato con una serie di altre mi sure e di aggravanti: a) la pena è aumentata se il numero delle persone elio sono concorse nel reato è di tre o più, ovvero se nel rea to sono coinvolti amministratori o dipendenti di istituzioni di credito b) la pena è del doppio se, per il danno arrecato all'economia nazionale, il fatto i assume carattere di portico lare gravità; ci in ogni caso, è obbli gatoria la confisca della som ma illegalmente esportata. Il tentativo del predetti delitti viene equiparato al delitto consumato; d) fuori dall'ipotesi di concorso, l'amministratore o il dipendente di un'azienda di credito che violi disposizioni concernenti il regola¬ mento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con la ammenda da 100 mila lire a un milione o, nei casi più gravi, con l'arresto da 6 mesi ad un anno e l'ammenda da 1 a 20 milioni: e) è sancita l'obbligatorietà delle misure cautelari previste dall'art. 189 del Codice penale (ipoteca legale; sequestro sui beni dell'imputato); I) è previsto un ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria nelle indagini presso le banche, con il compimento di tutti gli atti previsti dall'art. 340 del codice Natale Gilio (Continua a pag. 2 in sesta colonna)

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