Difesa del suolo inadatta la legge di Bruno Pusterla

Difesa del suolo inadatta la legge Difesa del suolo inadatta la legge Un convegno tenuto di recente a Torino Da anni ormai assistiamo, senza possibilità di intervenire efficacemente, alle alluvioni ricorrenti che continuano a danneggiare le zone rivierasche dei nostri maggiori corsi d'acqua. Ancora oggi, le norme che regolano la difesa del suolo dai corsi d'a qua in pianura fanno riferimento ad una legge del 1865 che prevede la gestione, da parte del ministero dei Lavori Pubblici, di tutte le opere e i progetti di navigazione relativi a fiumi, torrenti, laghi, rivi e la difesa delle sponde e dei territori laterali da corrosioni, inondazioni e disalveamene. Inoltre, detta legge stabilisce la classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche in quattro categorie a seconda degli interessi ai quali provvedono. La classificazione venne modificata nel 1904 — sotto Gioì litti —■ e nel 1911, suddividendo con altro criterio le opere I difesa e portando a cinque le categorie. • Nella prima sono inclusi i corsi d'acqua di confine e quelli i navigabili. Ad essi provvede di- I e . e , . a ' i ; a rettamente lo Stato, sostenendo ogni spesa. • Nella seconda sono previste opere lungo i fiumi arginati, i loro affluenti, pure arginati, di grande interesse per una provincia, le nuove rettificazioni per regolare i fiumi e i canali di navigazione. A questa categoria provvede lo Stato con il concorso delle Province e degli interessati riuniti in consorzio. • Nella terza sono comprese opere su fiumi, torrenti e bacini montani aventi per scopo la sistemazione del corso d'acqua onde difendere ferrovie, strade ed altre opere di pubblico interesse. L'esecuzione di queste opere è affidata ai Consorzi costituiti tra I proprietari e i possessori dei beni interessati con un contributo del 50V2 dello Stato, del 15% a carico dei Comuni, del 15% a carico della Provincia. • Alla quarta categoria sono assegnate le opere concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento dell'acqua dei fiumi, la cui realizzazione è affidata ai Consorzi con un contributo di un terzo da parte di Comune e Provincia e con un contributo, possibile, da parte dello Stato non superiore ad un quarto. • Nella quinta categoria sono incluse le opere inerenti la difesa degli abitati dai corsi d'acqua, opere che vanno eseguite dai Comuni con il concorso del Consorzio interessato. Salvo alcune modifiche apportate alle norme ora citate, nel corso di questo secolo, peraltro riguardanti solo i finanziamenti, nulla di sostanziale è mutato nonostante le carenze. E' per questo motivo che, recentemente, è stato indetto a Torino un convegno dei rappresentanti dei Consorzi Idraulici di ter| za categoria, organizzato dal Consorzio Idraulico del fiume Po tra Faule e La Loggia — presieduto dall'avv. Giuseppe Milanesio — e al quale ha partecipato l'assessore regionale Fonio. -In Piemonte — ha detto Augusto Dogliani, relatore ufficiale del convegno — sono state classilicate di seconda categoria solo le opere di difesa del Po tra La Loggia e Moncalieri nonché le arginature lungo il torrente Chisola, mentre quasi tutte le opere dei principali corsi d'acqua sono state classificate di terza categoria-. Le eventuali opere di difesa sono eseguite dal ministero dei Lavori Pubblici (che si avvale degli uffici del Genio Civile) sotto la sorveglianza del Magistrato per il Po con sede a Parma. Questo ufficio è stato costituito negli Anni 50, quale organo tecnico coordinatore delle opere di sistemazione del Po e dei suoi affluenti ed è l'unico organo che può disporre le somme stanziate dallo Stato. Ora, tutti i piani orientativi predisposti dallo Stato si sono rivelati insufficienti sia dal punto di .rista strutturale, sia da quello finanziario. E l'alluvione del Biellese del '68 non è stato che uno degli ultimi più clamorosi esempi. Nemmeno le Regioni possono fare molto, in quanto lo Stato con la legge delega si è scaricato di alcune incombenze riguardanti le opere di difesa, ma solo in minima parte; cioè della possibilità di intervenire sulle opere idrauliche di quarta e quinta categoria. E così, l'istituto regionale non può intervenire proprio nelle difese di maggior interesse, come la protezione degli abitati, delle aziende agricole e industriali minacciate dai corsi d'acqua. Bruno Pusterla |I1[|I

Persone citate: Augusto Dogliani, Fonio, Giuseppe Milanesio

Luoghi citati: Faule, La Loggia, Moncalieri, Parma, Piemonte, Torino