La "fìdejussione" di tipo pubblico di Bruno Pusterla

La "fìdejussione" di tipo pubblico La "fìdejussione" di tipo pubblico La legislazione nazionale prima e quella regionale oggi hanno introdotto norme che rendono meno condizionante il problema delle ' garanzie », per consentire alla generalità degli operatori agricoli il pieno utilizzo del credito agrario agevolato. Con la creazione inlatti del « Fondo Interbancario di Garanzia » e con la successiva estensione di tale Fondo anche agli interventi regionali, risultano assistiti da garanzia sussidiaria tutti i prestiti ed i mutui agrari contratti da coltivatori diretti, dalle cooperative agricole e dalle piccole aziende. Questa 'garanzia" comporta un atteggiamento di maggiore disponibilità da parte degli Istituti esercenti il credito agrario, a cui il Fondo risarcisce la perdita subita per eventuali inadempienze delle ditte prestatarle. Ultimamente è stata introdotta — per il settore dei mutui agrari I di miglioramento — la fidejussio! ne di tipo « pubblico », per offrire ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle cooperative una garanzia idonea ad integrare quella ipotecaria, quando insulficiente. Il concetto innovatore, presente nella legislazione nazionale di attuazione delle direttive Cee. è stato ripreso dalla legislazione regionale per consentire l'accesso ai mutui agrari di miglioramento a quegli operatori agricoli — caso tipico gli affittuari coltivatori diretti — che non dispongono in proprio di tutte le garanzie richieste. Ma risulta problematico tradurre in pratica tutte le buone, intenzioni del legislatore. Per quanto riguarda il Piemonte, ad esempio, risulta tutt altro che chiara l'operazione fideiussoria condotta dalla Regione ed il rapporto con il Fondo, se riandiamo alle leggi n. 17, n. 45 e n. 51. Come fatto negativo, o almeno dubbio, sulla reale volontà di intervenire si registra la modesta entità degli stanziamenti alla voce » fideiussione-: sulla legge n. 51, ad esempio, un impegno di appena 75 milioni di lire per la concessione della garanzia fideiussoria regionale quando allo stato attuale delle cose solo sull'articolo 5 della stessa hgge si possoi\o finanziare mutui per circa 30 miliardi di lire. L'inadeguatezza è evidente, pur tenendo conto i delle capacità di molti operatori ! agricoli ad ollrire garanzie proprie. C'è inoltre un altro aspetto che non convince ed è quello rela. t'ivo alle caratteristiche della ga] ranzia fideiussoria regionale: è garanzia primaria, capace cioè di integrare o sostituire a tutti gli efletti quella ipotecaria (per citare la più comune), oppure in presenza di intervento del Fondo interbancario è pure essa di tipo sussidiario? Le interpretazioni sono le più disparate. Di certo c'è che nel caso di mutuatario inadempiente la Regione scarica sulla garanzia sussidiaria del Fondo l'onere dell'intervento, mentre quest'ultimo è tenuto solo a rispondere sulla parte di debito garantita in via primaria dal valore cauzionale dei beni di proprietà dei mutuatari stessi. Rimane invece da accertare come la Regione che gestisce in proprio tutta l'operazione fideiussoria (mentre la legislazione statale la affida ad una apposita Sezione del Fondo interbancario di Garanzia), intenda farsi carico delle incombenze che possono derivarle nelle diverse situazioni di inadempienza dei mutuatari. In carenza di queste condizioni non si offre di certo un sicuro dato di riferimento agli operatori agricoli né agli Istituti Bancari che erogano i finanziamenti. Bruno Pusterla

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