Il processo penale diventa più rapido

Il processo penale diventa più rapido In attesa del nuovo codice, entrano oggi in vigore alcune riforme Il processo penale diventa più rapido Da oggi, grazie all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n. 534, pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » del 20 agosto, cambiano alcuni importanti connotati del processo penale. Anche se non si tratta di un'anticipazione del nuovo codice di procedura, giunto ormai ad uno stadio di elaborazione notevolmente avanzato ma bisognoso di strutture adeguate non facili da realizzare in breve tempo, il motivo ispiratore delle attuali modificazioni coincide perfettamente con uno degli obiettivi primari del codice di domani: rendere più celere la giustizia penale. Nell'attesa che possano essere realizzati interventi di più largo respiro e di più profonda incidenza, lo sveltimento dei processi viene, per intanto, perseguito attraverso la parziale riforma di cinque istituti processuali: competenza per territorio, connessione, notificazioni, nullità assolute, deposito di atti istruttori. Quale giudice? A) Le innovazioni in tema di competenza per territorio riguardano le ipotesi di reato permanente (sequestro di persona nelle sue diverse forme, associazioni criminose di vario tipo) e di reato continuato. Per i processi di nuova instaurazione il giudice competente non sarà più individuato in rapporto al luogo di cessazione della permanenza o della continuazione, bensì in rapporto, rispettivamente, al luogo ove ha avuto inizio la consumazione del reato permanente o al luogo ove è stato commesso il primo dei vari episodi collegati dal nesso della continuazione (a meno che i singoli episodi siano di diversa gravità, nel qual caso sarà competente il giudice del luogo ove è stato commesso il fatto più grave). - In tal modo verrà quasi sempre evitato l'inconveniente, tante volte verificatosi in passato, di uno spostamento delle indagini da un ufficio all'altro man mano che gli sviluppi del reato permanente o del reato continuato evidenzino responsabilità in luoghi diversi. Anziché ricominciare da capo, magari dopo molto tempo, sotto la guida di un nuovo giudice, le indagini rimarranno normalmente nelle mani del magistrato che le ha iniziate. B) Di mole particolarmente massiccia sono le novità in tema di connessione. Invece di ridurre le ipotesi di connessione, come è nei programmi del codice futuro, il Parlamento ha preferito operare nel senso di ridurre la rilevanza della connessione sul piano processuale. Più precisamente, la connessione, causa principale della elefantiasi di troppi processi, ecsrerà d'ora in poi dal produrre effetti ai fini della competenza e ai fini della riunione dei procedimenti idealmente collegati, tutte le volte che ci si trovi in presenza di un reato per il quale l'imputato è stato sorpreso in flagranza o di un reato commesso da persona in stato di custodia o di un reato per il quale la prova appare evidente. In questi casi il magistrato «dovrà» dare sempre vita ad un processo a sé stante, da istruire con il rito istruttorio sommario o da sottoporre a giudizio direttissimo. A queste ipotesi di separazione obbligatoria (che coinvolgono anche le istruttorie già in corso), la nuova legge ne aggiunge altre di carattere discrezionale, consentendo al giudice di ordinare la separazione dei processi nella fase del predibattimento quando, trattandosi «di un reato attribuito a più imputali o di più reati attribuiti a uno o più imputati», si «manifesta la possibilità di definire prontamente uno o più dei procedimenti riuniti». Si eviterà così che le remore eventualmente inerenti alle indagini riguardanti un determinato imputato o un detcrminato reato ostacolino il corso del giudizio nei confronti degli altri imputati o degli altri reati. A questo punto, però, la riiorma si è trovata a fare i conti con un altro problema di innegabile peso. Tutti sanno che lo sviluppo congiunto dei procedimenti connessi, pur essendo normalmente svantaggioso sul piano delle celerità di ogni giudizio singolarmente considerato, offre l'innegabile pregio di una più ampia conoscenza ai fini dell'accertamento della verità. Per ovviare a questa perdita di risultanze probatorie, la legge 8 agosto 1977 ha coraggiosamente escogitato un paio di meccanismi, che daranno certamente luogo a numerose discussioni e a qualche inevitabile inconveniente, ma che consentiranno di innestare nei processi connessi tenuti separati reciproci elementi di comune interesse. I due meccanismi in questione consentiranno, da un lato, di acquisire (e, quindi, di leggere) «atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile» e, dall'altro, di «sentire liberamente le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente». Con il che si profila all'orizzonte la nuova figura dell'imputato - teste, non priva ovviamente di ambiguità, anche se, alla fine dei conti, non potrà non prevalere il primo dei due profili. Non per nulla è consentila l'assistenza di un difensore di fiducia a questo tipo di interrogatorio libero. C) Nel settore delle notificazioni, fin qui appesantito a dismisura dall'esigenza di rinnovare reiterata mente la ricerca degli imputati in modi spesso defatiganti e non sempre dall'esito sicuro, la riforma ha deciso di privilegiare, a tutti i costi, la formula della «dichiarazione od elezione di domicilio». A tal fine, l'invito ad effettuare tale dichiarazione od elezione rivolto dal magistrato procedente nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o, prima ancora, con la comunicazione giudiziaria, sarà da intendersi come perentorio. Nei casi di mancanza o insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite qualora l'invito sia stato rivolto nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato, «mediante deposito nella cancelleria o segre¬ teria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore», e, qualora l'invito sia stato rivolto mediante comunicazione giudiziaria, nello stesso «luogo in cui la comunicazione giudiziaria gli è stata notificata ». Chiara e snella nel suo automatismo, la nuova normativa è senz'altro accettabile per il caso che l'invito sia fatto all'interessato di presenza. Nel caso di comunicazione giudiziaria il rischio è, invece, grosso. Chi garantisce che la comunicazione giudiziaria, sia pur trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia giunta nelle mani dell'imputato rimasto poi del tutto inattivo? Nullità assolute D) In tema di nullità assolute, il regime della rilevabilità anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con possibile tracollo dell'intero processo già pervenuto magari al suo ultimo stadio e con conscguente ritorno nelle fasi precedenti, all'insegna del «tutto da rifare», viene mantenuto per le sole nullità «che riguardano la capacità e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento». L'ultima indicazione particolarmente importante: il Parlamento ha dimostrato, sia pure in modo indiretto, di non condividere assolutamente la tesi che vor¬ rebbe consentire l'esclusione del difensore su richiesta dell'imputato desideroso di avvalersi della sola autodifesa. Per altre nullità prevedute dall'articolo 185, basilare in materia, è stato escogitato un regime di carattere intermedio. Sono le nullità che riguardano la nomina del giudice, la partecipazione del pubblico ministero al procedimento, l'intervento, l'assistenza e h rappresentanza dell'imputato, eccezion fatta per l'omessa citazione dell'imputato e per l'assenza del difensore nel dibattimento. Esse resteranno rilevabili anche d'ufficio, ma con appropriate limitazioni cronologiche: non potranno, cioè, essere «più rilevate né dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio». Il silenzio delle parti, protracndosi fino ai momenti indicati, starebbe a dimostrare che queste, accettando liberamente il protrarsi della dialettica processuale, non hanno alcun interesse a far valere eventuali nullità del tipo indicato. E) Per semplificare le frequenti incombenze istruttorie, che impongono al giudice di mettere uno o più atti istruttori a disposizione delle parti, la legge 8 agosto 1977 ha introdotto taluni opportuni automatismi. Il primo riguarda il pubblico ministero: quando è richiesto il suo parere nel corso dell'istruttoria formale (ad esempio, in ordine alla libertà provvisoria o alla scarcerazione dell'imputato o all'assunzione di una prova), il giudice istruttore depositerà gli atti o l'istanza, dandone immediato avviso al procuratore della Repubblica; se il pubblico ministero non presenterà !e sue richieste entro cinque giorni, il giudice istruttore assumerà ugualmente i provvedimenti da lui ritenuti necessari. Il secondo automatismo riguarda difensori delle parti private: quando è prescritto il deposito di verbali inerenti ad un atto del cui compimento i difensori siano stati preavvertiti o alla cui assunzione abbiano addirittura assistito, il giudice istruttore non avrà più la preoccupazione di far notificare l'avviso di deposito: quest'ultimo dovrà sempre aver luogo, per legge, già il giorno susseguente al compimento dell'atto in questione. Saranno i difensori a doversi attivare nei cinque giorni successivi per esaminare ed estrarre copia dei verbali a loro parere degni di interesse. La « trovata » è geniale: si guadagna tempo due volte, imponendo il deposito immediato (in passato, poteva ritardare fino a cinque giorni) ed eliminando gli ulteriori ritardi che derivavano dalla notificazione dell'avviso. Se si tiene presente che nelle istruttorie più complesse i depositi sono numerosissimi, il vantaggio potrà farsi sensibile. Giovanni Conso

Persone citate: Giovanni Conso