Estradizione: la legge non funziona bene

Estradizione: la legge non funziona bene Il boia nazista e la giustizia Estradizione: la legge non funziona bene Rieccoci a parlare di estradizione. Cambiano le situazioni (il «caso Kappler» è ben diverso dal «caso Kruuse»), cambiano i protagonisti (non più Italia e Svizzera, ma Italia e Germania Federale, con l'Italia sempre nel ruolo di Stato richiedente), ma la sostanza delle cose non muta: l'estradizione, così come è attualmente regolata, continua a rivelarsi uno strumento assolutamente inadeguato alle più elementari esigenze di giustizia. Il «caso Kappler» ne fornisce la dimostrazione decisiva. Il perché è presto detto. Nonostante che le autorità italiane si stiano affrettando a chiedere al governo tedesco l'estradizione dell'ergastolano Herbert Kappler, responsabile dell'eccidio di ben 335 persone, questa iniziativa teoricamente sacrosanta non ha alcuna possibilità di accoglimento. Al governo tedesco sarà agevole rispondere che la Costituzione di Bonn non consente in alcun caso «l'estradizione di un cittadino germanico». Di fronte ad un divieto tanto drastico rimane precluso in partenza qualsiasi ricorso alle Convenzioni internazionali, a cominciare dalla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 15 dicembre 1957. Ma, a ben guardare, sarebbe ingenuo dolersi di una tale preclusione, dal momento che neppure la Convenzione europea permetterebbe all'Italia di ottenere la consegna di Kappler. Il governo di Bonn vi potrebbe ritrovare addirittura tre vie di uscita per dire di no al nostro governo. Infatti, la Convenzione del 1957 esclude, anzitutto, l'estradizione quando si tratta di una « infrazione considerata dallo Stato richiesto come un'in/razione politica o come un latto connesso a tale infrazione»; la esclude, in secondo luogo, quando si tratta di «in/razioni militari»; conferisce, infine, ad ogni Stato contraente «la facoltà di rifiutare la estradizione dei propri cittadini». E' facile ipotizzare che il governo tedesco non esiterebbe a qualificare i crimini di Kappler alla stregua di delitti politici o, comunque, di delitti militari, salvo sempre l'esercizio della facoltà di non consegnare un proprio cittadino, qualunque sia il reato su cui è basata la richiesta di estradizione. Quasi che tutto questo non bastasse, la Germania federale potrebbe persino appellarsi, sempre nella medesima direzione negativa, al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria stipulato fra l'Italia e la Germania nel 1942, successivamente sospeso e poi rimesso in vigore dal primo marzo 1953. L'articolo 2 del Trattato bilaterale è di una estrema chiarezza: «Le due parti contraenti si consegneranno ai fini del procedimento penale o della esecuzione penale le persone perseguite o condannate per un reato dalle autorità della parte richiedente, che si trovano nel territorio della parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa parte». Come si vede, l'intera norma-

Persone citate: Herbert Kappler, Kappler