Ora costa più caro firmare "cambiali,,

Ora costa più caro firmare "cambiali,, Ora costa più caro firmare "cambiali,, Alcuni lettori ci hanno telefonato chiedendo chiarimenti sulle cambiali e sulle Imposte relative. Abbiamo chiesto al nostro collaboratore ed esperto Gianfranco Gallo Orsi di spiegare una materia che potrebbe anche apparire oscura e difficile. E' stata approvata dal Parlamento la legge 21 febbraio 1977, n. 36 di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 23 febbraio 1976, n. 854, recante modificazioni di aliquote delle imposte di registro di bollo e delle tasse sulle concessioni governative. In base all'art. 3 del detto Decreto, l'imposta proporzionale di bollo sulle cambiali emesse e pagabili nello Stato (già fissata nel cinque per mille dal Decreto 26 ottobre 1972, n. 642) viene stabilita nella misura di lire 8 per ogni mille lire o frazione di lire mille; la stessa imposta sulle cambiali emesse nello Stato e pagabili all'Estero (già fissata nel 2,50 per mille dal Decreto n. 642) viene stabilita nella misura di lire 5 per ogni mille lire o frazione di lire mille. 1 vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito (di cui all'art. 3 della Legge Bancaria) sono ora soggetti all'imposta di bollo nella misura di lire 7 per ogni mille lire o frazione di lire mille, mentre il Decreto n. 642 prevedeva, per gli stessi, l'imposta del 4 per mille. L'aumento dell'imposta di bollo si accompagna ad una disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, in base ella quale le frazioni degli importi dell'imposta proporzionali di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50. L'importo minimo dell'imposta stessa viene stabilito in lire cento. Al legislatore è sembrata, inoltre, necessaria una norma transitoria che permettesse dt regolarizzare la situazione di coloro che hanno agito senza conoscere il contenuto del Decreto-Legge entrato in vigore il 28 dicembre 1976; infatti, in base all'art. 3 bis del provvedimento, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del decreto (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1976) e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure fissate precedentemente, possono essere regolarizzati, integrando l'imposta dovuta, con l'arrotondamento, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1977. S- S- o.

Persone citate: Gianfranco Gallo Orsi