Le Regioni a pieno ritmo entro 4 mesi

Le Regioni a pieno ritmo entro 4 mesi Le Regioni a pieno ritmo entro 4 mesi Dopo un anno e mezzo di dibattiti, convegni, proposte è stato presentato lo schema di decreto che, secondo quanto prescrive la legge 382 approvata il 22 luglio 1975, deve «completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione». Poiché il trasferimento comporta anche il passaggio di uffici e personale dallo Stato alle Regioni «con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali», questa legge venne salutata al suo apparire, un anno e mezzo fa, come l'inizio del rinnovamento dello Stato. Lo furono già le Regioni, nel 1970. Stabilito in un anno il termine per l'emanazione del o dei decreti, le elezioni anticipate del 1976 provocarono un primo «slittamento», poi ce ne fu un secondo, ora sono scattati i termini perentori: 60 giorni alle Regioni per mandare le loro osservazioni alla Commissione interparlamentare per gli affari regionali la quale avrà altri 60 giorni di tempo per esaminarle e preparare, in base ad esse, il decreto definitivo. Si presume che non sarà un puro e semplice scambio di corrispondenza. Le Regioni hanno già affermato ufficialmente, e col peso del loro potere, in più di una circostanza, che intendono essere soggetti attivissimi del processo d'innesco della 382 e chiedono di partecipare direttamente e materialmente alla stesura del decreto. Non soltanto, quindi «consultazione», come si legge anche nella relazione allo schema di decreto, ma «confronto partecipativo». E questo è già un primo momento di contrasto. Ma ce ne saranno altri. Per esempio: legge e proposta di decreto parlano di Comuni, Province e Comunità montane, ma non accennano ai Comprensori e invece le Regioni fanno proprio affidamento su questi organismi locali (da poco funzionanti in Piemonte) per rinnovare il modo di governo rivalutando le autonomie. Non ci dovrebbero essere, invece, discordanze sulla norma che prevede la possibilità di consorzi fra Regioni confinanti per opere di interesse comune, ma non consente «consorzi generali tra Regioni». Esempio: la Padania ipotizzata un anno fa non può sussistere come tale; non troverebbe ostacoli, invece, un consorzio delle Regioni padane per una razionalizzazione e migliore sfruttamento del corso del Po. Il pericolo di una «lega delle Regioni ricche» contro quelle sottosviluppate è stato messo ancora una volta in rilievo al recente convegno sullo sviluppo del Meridione: la legge si preoccupa di evitarlo. Compito non difficile, perché tutte le Regioni hanno inserito negli statuti l'impegno a concorrere allo sviluppo del Sud e finora non sono venute meno ad esso. Le materie di competenza regionale contenute nell'articolo 117 della Costituzione sono a tutti note: lo schema di decreto vi fa riferimento, ma contiene qualcosa di più. Esempio: il credito. Dice l'articolo 69: «Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni anche quelle concernenti ogni tipo d'intervento per agevolare l'accesso al credito nei lìmiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la valutazione dell'ammissibilità al credito e i controlli sulla sua effettiva destinazione». Le Regioni già si erano impossessate di questa materia con leggi specifiche: il Piemonte, per esempio, con quelle per gli incentivi all'artigianato e all'agricoltura; la Finanziaria pubblica, che è stata costituita ufficialmente il 14 marzo, dovrebbe essere lo strumento per l'esercizio di questi poteri nell'ambito del piano di sviluppo. Inquinamenti. Anch'essi non compaiono nell'elenco dell'articolo 117, ma anche in questo caso le Regioni vi sono arrivate passando per la porta dell'urbanistica, degli insediamenti territoriali, della raccolta rifiuti. Il Piemonte ha anticipato la legge Merli sulla tutela delle acque. Ora lo Stato si impegna, con l'articolo 62 della proposta di decreto, a trasferire, «con effet¬ to dal primo gennaio 1979», «le resìdue funzioni amministrative concernenti la tutela dell'ambiente dall'inquinamento». Si riserva tuttavia, con l'articolo successivo, parecchie competenze in materia: coordinamento della ricerca scientifica, determinazione delle tecniche per i rilievi, limiti e metodi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico (è la prima volta che si parla in una legge di questo fenomeno), infine «protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare». Evidentemente si tratta di un lapsus: una volta messa in rete, l'energia da fonte nucleare non è diversa da quella idroelettrica o termoelettrica; è alla produzione che pub esserci qualche pericolo ed è giusto che la «radioprotezione» diventi materia di ricerca e impegno operativo. Gli articoli dello schema di decreto sono 85 con un'appendice di quattro tabelle. Una è significativa: l'elenco di 33 enti che col passaggio dei poteri alle Regioni diventeranno «inutili» e quindi da abrogare. Citiamone qualcuno: le associazioni nazionali famiglie caduti e dispersi di guerra, mutilati e invalidi di guerra, del lavoro, civili; vittime civili di guerra; ente per l'assistenza alle vittime del delitto; istituto del Nastro azzurro; ente per la protezione morale del fanciullo; opera nazionale pensionati d'Italia; opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, Enal eccetera Domenico Garbarino

Persone citate: Domenico Garbarino

Luoghi citati: Italia, Piemonte