Cassiera della Standa costretta a spogliarsi davanti ai superiori

Cassiera della Standa costretta a spogliarsi davanti ai superiori In Pretura l'episodio denunciato da un sindacalista Cassiera della Standa costretta a spogliarsi davanti ai superiori Durante un controllo alla succursale di piazza Santa Rita, due capi settore le intimarono: "Se non lo fai, vuol dire che sei una ladra" - Conciliazione delle due parti alla presenza del giudice «Se non ti spogli vuol dire che sei una ladra». Questa frase, detta da due capi settore della Standa ad una cassiera della filiale di Santa Rita, ha portato 11 procuratore generale della Società, dottor Carlo Maria Pratolongo, davanti al pretore del lavoro Converso. La causa si è risolta in pochi minuti con piena soddisfazione della donna: la Standa Infatti ha accettato la proposta di conciliazione fatta dal giudice. L'episodio inconsueto è avvenuto il 22 gennaio di quest'anno. Quel giorno, secondo quanto scrive nel ricorso al magistrato del lavoro il segretario provinciale della Fllcams-Cgll Emilio Bauchiero, assistito dall'avvocato Cerritelll, alla Standa di Santa Rita furono compiuti alcuni controlli sui registratori di cassa e tutto risultò regolare. L'accertamento venne fatto anche alla cassa di Claudia Manca la quale, poco dopo, fu convocata dai suoi superiori In Infermeria con 11 pretesto che volevano parlarle. Quando la donna si presentò, la Invitarono a spogliarsi per un controllo personale. Al suo rifiuto, l'apostrofarono duramente: «Se non ti spogli vuol dire che sei una ladra». A questa accusa la Manca, colta da una crisi di nervi, gettò gli abiti al piedi del suol accusatori per dimostrare la propria innocenza. Poi si rivolse al sindacato che presentò 11 ricorso in base all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori. Nel documento si sottolinea Inoltre che «episodi del genere sono già accaduti altre volte alla Standa di Santa Rita e sempre nei confronti di dipendenti iscritti al sindacato e particolarmente attivi nelle lotte sindacali». «E' un comportamento illegittimo — conclude 11 ricorrente — che impedisce e limita l'esercizio della libertà sindacale». Interrogato dal pretore 11 rappresentante della società, assistito dall'avvocato De Antonio, ha dife- [ so il buon nome della Standa. I «L'episodio denunciato — ha detto — non è dovuto ad iniziative della direzione né dei suoi organi periferici. Si tratta di un'iniziativa assunta nell'ambito della filiale, ad insaputa della direzione». Il tono conciliante del dottor Pratolongo ha permesso di raggiungere subito un accordo. La Standa pagherà le spese di giudizio ed esporrà per cinque giorni nella bacheca delle comunicazioni aziendali il testo del ricorso e il «verbale di conciliazione». Dal canto 3Ui il sindacalista ha annunciato che, se episodi del genere dovessero ripetersi, solleciterà un processo penale per violenza privata a carico dei responsabili. f. bu.

Persone citate: Carlo Maria Pratolongo, De Antonio, Emilio Bauchiero, Manca, Pratolongo