Oggi la Camera approva la legge per gli affitti

Oggi la Camera approva la legge per gli affitti Già votati tutti gli articoli meno uno Oggi la Camera approva la legge per gli affitti La durata dei contratti dall'entrata in vigore dell'equo canone ROMA — La legge sull'equo canone sarà approvata oggi dalla Camera. Nella lunga estenuante seduta di ieri l'assemblea ha tuttavia completato l'esame di quasi tutti gli 84 articoli del provvedimento accantonandone soltanto uno per consentire una ulteriore e più approfondita valutazione da parte del «comitato dei nove» delle modifiche richieste da talune parti politiche. Esso sarà votato oggi prima che la legge sia sottoposta all'approvazione nel suo complesso. L'articolo accantonato è il 26 che esclude, tra l'altro, dalla applicazione dell'equo canone e dai meccanismi che concorrono a determinarlo le abitazioni situate in comuni con popolazione residente inferiore ai 5 mila abitanti. La norma è a doppio taglio poiché una cosi generica definizione, se lasciata com'è, potrebbe rendere troppo oneroso l'affitto di una abitazione per coloro che abitano in un piccolo comune a prevalente interesse turistico. Il proprietario si troverebbe infatti dinanzi ad una duplice scelta: o lasciare sfitto l'appartamento per poi rifarsi nei mesi della stagione turistica o affittarlo al residente ad un prezzo più alto del normale. A sostenere l'esigenza di modificare la norma sono le sinistre ed una intesa non sembra impossibile. Come contropartita si chiederebbe però la inclusione nell'equo canone delle abitazioni in ville e in palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Per gli immoDili non adibiti ad abitazione, i contratti in corso, al momento dell'entrata in vigore della legge, hanno la seguente durata: 4 anni per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; cinque anni per quelli stipulati tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1973; sei anni per quelli stipulati dopo quest'ultima data. Dall'entrata in vigore della legge, il canone può essere aumentato in misura non superiore al 15 per cento annuo per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1973; non superiore al 5 per cento per quelli stipulati dopo quest'ultima data. Gli ultimi articoli approvati riguardano l'istituzione del fondo sociale. Presso il ministero del Tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, che viene ripartito tra le regioni. Il fondo avrà una dotazione di 240 miliardi di lire. suddivisa in 6 annualità. Il contributo di integrazione canone non potrà, in ogni caso, superare le 200 mila lire annue. Per quanto riguarda la disciplina transitoria, in attesa dell'applicazione dell'equo canone, si stabilisce che la durata dei contratti in corso soggetti a proroga per le abitazioni, decorre dal 1 gennaio 1979 per quelli stipulati prima del 1952; dal 1 luglio del 1979 per quelli stipulati dal 1 gennaio 1953 al 7 novembre 1963; dal 1 gennaio 1980 per quelli stipulati dopo il 1963. Per l'aggiornamento dei canoni dei contratti in corso gli aumenti saranno così scaglionati: aumentato del 20 per cento a partire dal terzo anno; del 40 per cento all'inizio del quarto; del 60 per cento all'inizio del quinto e del 75 per cento all'inizio del sesto anno. Gianfranco F ranci

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