Saranno quindici milioni le denunce dei fitti arretrati

Saranno quindici milioni le denunce dei fitti arretrati L'obbligo di segnalare il nome dell'inquilino Saranno quindici milioni le denunce dei fitti arretrati Il 22 maggio la scadenza per darne comunicazione alle autorità Il nuovo testo dell'art. 12 del decreto antiterrorismo dovrebbe essere il seguente: «Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che deve essere richiesto all'interessato». Entro sessanta giorni dal-1 l'entrata in vigore del presen- ! te decreto, i soggetti di cui j al primo comma hanno l'ob-1 bligo di provvedere alla comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Le comunicazioni di cui ai i precedenti commi possono essere effettuate anche a mezzo i lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 1 da lire 200 mila a lire 3 milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del Comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706. Non si tratta di un testo definitivo, in quanto potreb- j I 1 | bero subentrare ancora modifiche rilevanti. Ciò che ci lascia perplessi è il fatto che la variazione del decreto legge che prevede la proroga per le comunicazioni al 22 maggio prossimo, entrerà in vigore dopo che il termine stabilito originariamente per il 22 aprile sarà già scaduto; perciò sa- ' i 1 rebbe formalmente corretto il ricorso ad un altro decreto legge per prorogare la scadenza del 22 aprile, tuttora in vigore. Il nuovo termine permetterà, comunque, di rispondere ad alcuni interrogativi: in particolare, i rinnovi dei contratti di locazione avvenuti tra il primo luglio 1977 ed il 22 marzo 1978 devono essere comunicati all'autorità locale di pubblica sicurezza? Poiché la tesi positiva si sta affermando, occorre sottolineare che la Confedilizia ha stimato in quindici milioni le comunicazioni che dovranno essere effettuate e che è necessario provvedere ad un modulo uniforme per l'elaborazione dei dati. Gianfranco Ga?')-Orsi

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