Dove e come si fa denuncia per i nuovi affitti delle case

Dove e come si fa denuncia per i nuovi affitti delle case In applicazione del decreto antiterrorismo Dove e come si fa denuncia per i nuovi affitti delle case Esistono alcuni dubbi e perplessità sulla concreta applicazione del decreto legge antiterrorismo 21 marzo 1978, entrato in vigore il 23 marzo successivo, in base al quale (art. 12), sotto pena di gravi sanzioni anche detentive, debbono essere comunicate all'autorità locale di pubblica sicurezza le vendite, le locazioni e l'uso da parte di terzi di qualsiasi fabbricato. Il testo del decreto legge — la cui formulazione non è sufficientemente chiara e precisa — potrà essere modificato dalle Camere in sede di conversione in legge, ma fin d'ora deve essere interpretato esattamente, in quanto già applicabile. Vediamo di esaminare i problemi più importanti, che sono affiorati i primi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. 1) Il brevissimo termine di 48 ore, per la comunicazione all'autorità di p.s., da parte di -1 i aliena, dà in locazione o comunque consente ad altri l'uso di un fabbricato, decorre dal momento della consegna del fabbricato stesso all'acquirente, all'inquilino o a chi riceve la facoltà di usarlo a qualsiasi titolo. Da ciò discende che la consegna dell'appartamento, precedente all'atto di vendita, dev'essere comunicata, mentre la vendita non deve essere comunica¬ ta fino a che non si verifica la consegna: l'ipotesi è normale quando l'impresa edilizia vende un fabbricato non finito. 2) D'altra parte lo spirito del decreto legge e le finalità che esso si pone confermano che la comunicazione va effettuata nelle 48 ore successive alla consegna, mentre finché quest'ultima non è avvenuta, non sussiste alcun obbligo. 3) Nella comunicazione occorrerà specificare l'esatta ubicazione del fabbricato corredata dalle generalità del proprietario, di chi ha ricevuto in consegna il fabbricato stesso con gli estremi — per quest'ultimo — di un documento d'identità o di riconoscimento, che il locatario o il venditore dovrà sempre richiedere all'interessato. Mentre ci sembra che non sia possibile addossare al proprietario, in buona fede, la responsabilità circa la falsità o la regolarità del documento esibito, ci sembra anche che la legge abbia stabilito un divieto di consegnare un fabbrica- j to a chi è sfornito di docuI mento d'identità. 4) Non ci sembra che i rin| novi del contratto di locazio! ne debbano essere comunica| ti, in quanto la consegna è già I avvenuta precedentemente. Per il passato la situazione potrebbe sembrare diversa: I l'obbligo di comunicazione ri¬ guarda tutti i contratti, anche verbali, stipulati dopo il 30 giugno 1977 e, quindi, dal primo luglio 1977 fino al 22 marzo 1978 la comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza deve essere fatta entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge che ha decorrenza dal 23 marzo 1978. Poiché le ragioni delle disposizioni sembrano essere la stesse, pensiamo che la diversa formulazione per il passato (facendo riferimento ai contratti) e per il futuro (facendo riferimento alla consegna) non sia giustificata e che le ipotesi debbano essere trattate uniformemente, modificando la disposizione in sede di conversione in legge. Per quanto riguarda il significato dell'espressione «autorità locale di pubblica sicurezza», in assenza di particolari istruzioni ministeriali (come spesso in incredibile ritardo ) si ritiene che sia competente la questura nei capoluoghi di provincia; i commissariati di pubblica sicurezza, ove ne esistano; i sindaci per gli altri Comuni. Ad esempio in provincia di Torino sarà competente la questura per il capoluogo; per i comuni di Rivoli, Ivrea e Bardonecchia lo saranno i locali commissariati; per tutti gli altri Comuni, i sindaci. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi

Luoghi citati: Bardonecchia, Ivrea, Rivoli, Torino