In caso di ricatto la legge non prevede la possibilità di liberare i terroristi di Claudio Cerasuolo

In caso di ricatto la legge non prevede la possibilità di liberare i terroristi In caso di ricatto la legge non prevede la possibilità di liberare i terroristi Se l'obiettivo dei terroristi che hanno agito a Roma è quello di ottenere la libertà dei compagni detenuti a Torino in cambio della vita dell'on. Moro, bisogna dire subito che il loro plano è irrealizzabile. All'epoca del rapimento del giudice Sossi, i terroristi chiesero la libertà della banda «XXII ottobre», processata dalla corte d'assise d'appello di Genova, come contropartita alla vita di Sossi. Allora la modifica al codice introdotta dalla cosiddetta « legge Valpreda » consentiva di concedere la libertà provvisoria agli imputati, anche se la decisione significava cedere al ricatto. E la corte dispose la scarcerazione della banda. Il procuratore capo di Genova, Coco, poi assassinato dalle Br, impugnò il provvedimento, rendendolo non esecutivo, prenden- do a pretesto un cavillo giuridico. La banda aveva garantito la restituzione di Sossi « Incolume ». Ma il magistrato al momento della liberazione aveva un braccio fratturato. Con questo pretesto, Coco non diede corso al provvedimento di libertà provvisoria e tutta la banda rimase in carcere. Oggi, le modifiche introdotte dalla cosiddetta « legge Reale » ncn consentono nemmeno dal punto di vista strettamente giuridico la concessione della libertà provvisoria ai brigatisti. « Tutto dipende da come gli imputati del processo di Torino gestiranno questo ennesimo delitto », ha commentato ieri mattina un giudice istruttore, che ha voluto conservare l'anonimato. A palazzo di giustizia, non appena si è sparsa la notizia dell'attentato terroristico, la costernazione è stata enorme ma nessuno ha voluto fare dichiarazio- ni a titolo personale. Già nella tarda mattinata erano in corso | riunioni dei difensori d'ufficio | dei brigatisti, ma nessuna noti- zia di quanto potrebbe essere I stato deciso è filtrata all'esterno Si possono solo fare delle ipotesi in base all'esperienza del rapimento Sossi. La legge n. 775 del 15 dicembre 1972, la cosiddetta « legge Valpreda », modificò l'art. 277 del codice di procedura penale, consentendo al magistrato di concedere la libertà provvisoria all'imputato in stato di custodia preventiva, provvedimento che prima era negato per i reati più gravi, come l'omicidio, la rapina e il sequestro di persona. Il tragico baratto proposte dalla banda del « XXII ottobre » fu possibile proprio perché, almeno in linea teorica, si poteva concedere la libertà provvisoria ai detenuti. Il 22 maggio del 1975 la cosiddetta « legge Reale » ha nuovamente modificato l'art. 277, negando al magistrato la facoltà di concedere la libertà provvisoria al detenuto in stato di custodia preventiva per tutta una serie di reati, tra i quali « la |formazione e la partecipazione a banda armata », accusa che pen de sul capo dei brigatisti al prò cesso di Torino. Proprio in questi giorni è pre- jvista la discussione alla Camera |di una nuova modifica dei co- ' dlce su questo articolo: facoltà del magistrato di concedere la libertà provvisoria con possibilità di ricorso da parte del pm, teso a non rendere esecutivo il provvedimento e con precisi obblighi per gli scarcerati. Come si vede, quello della libertà provvisoria ad imputati in stato di custodia preventiva per gravi reati è un argomento che ha diviso da sempre magistratura e classe politica. Claudio Cerasuolo

Persone citate: Sossi, Valpreda

Luoghi citati: Genova, Roma, Torino