Al massimo nelle case "20 gradi" di calore

Al massimo nelle case "20 gradi" di calore Entrata in vigore la legge Al massimo nelle case "20 gradi" di calore Roma, 9 febbraio. A partire da oggi, il riscaldamento all'interno degli edifici non può più superare i 20 gradi centigradi; di conseguenza dovranno essere mo, difìcati tutti quei contratti di fornitura di gasolio che prevedono una temperatura superiore. È' questa una delle novità contenute nel decreto di attuazione della legge sul risparmio energetico, entrato in vigore dal 6 febbraio scorso, ma reso noto soltanto ieri. Il decreto prevede comunque alcune eccezioni. Si tratta degli ospedali, delle cliniche, delle Case di cura, delle piscine e delle saune, che potranno superare senza limiti i 20 gradi. Per evitare difficoltà di interpretazione, la legge stabilisce anche come e dove va misurata la temperatura, per la quale si accetta anche un grado in più di tolleranza. La temperatura di 20 gradi deve essere quella dell'aria circolante all'interno degli edifici nella parte centrale degli ambienti riscaldati misurata a una altezza da terra di un metro e mezzo. La legge impone anche che tutti gli impianti di riscaldamento debbano essere dotati di apparecchi di termoregolazione, che consentono di variare la temperatura degli ambienti a seconda della temperatura esterna. Per la loro installazione sono stabilite precise scadenze. Entro il 30 settembre prossimo dovranno applicare tali apparecchi tutti gli impianti che hanno una potenza termica al focolare da 350 mila chilocalorie in su; in pratica tutti i gruppi di due o più palazzine che hanno impianti centralizzati, e tutte le scuole, uffici pubblici e privati di media e grossa dimensione. La seconda scadenza riguarda invece la maggioranza degli edifici esistenti (cinque, sei o sette piani) dotati di impianti termici da 250 mila chilocalorie in su. Entro il 30 settembre dell'anno prossimo, tutti questi edifici dovranno rwere l'apparecchio di termoregolazione. Le altre due scadenze, 30 settembre 1980 e 22 giugno 1981, riguardano rispettivamente la quota residua di edifici.

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