Autotassazione d'autunno al via

Autotassazione d'autunno al via Circolare del ministero: chi la deve fare e come Autotassazione d'autunno al via ROMA — Il primo novembre è scattata l'operazione autotassazione d'autunno; terminerà il 30. Entro tale data, ricorda una circolare del ministero delle Finanze, i contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor) devono effettuare, in acconto di tali tributi dovuti per il 1979, dei versamentipari al 75 per cento delle somme già pagate o dovute per l'anno 1978. L'obbligo riguarda anche i contribuenti colpiti dal terremoto del Friuli del 1976. I contribuenti persone fisiche e società di persone devono eseguire i versamenti tramite gli istituti di credito abilitati, mentre le società di capitali e gli altri enti soggetti passivi dell'Irpeg devono effettuarli all'esatto¬ ria, anche a mezzo di conto corrente postale: in quest'ultimo caso il termine scade il 24 novembre. Per quanto riguarda in particolare l'Irpef sono tenuti al versamento coloro che per l'anno 1978 hanno pagato (o erano tenuti a pagare) una somma superiore a centomila lire, tenendo conto del versamento effettuato a giugno (o luglio) 1979 e dell'eventuale versamento d'acconto del novembre 1978. In pratica, se al rigo 59 del quadro N del modello 740 del 79 risulta una cifra superiore a centomila lire, occorre versarne in acconto il 75 percento. Nel caso in cui i coniugi, pur avendo presentato dichiarazione congiunta, intendano ora versare l'acconto separatamente, ciascuno di essi dovrà som¬ mare l'importo indicato al rigo 45 del quadro N con quello indicato al rigo 49; sottrarre quindi il totale cosi ottenuto dall'importo del rigo 55, e, qualora la differenza superi la somma di centomila lire, calcolare il 75 per cento e versare l'importo risultante. Per l'Ilor, le persone fisiche e le società di persone dalle cui dichiarazioni presentate nel 1979 risulti dovuto a titolo di llor un importo superiore a 40 mila lire, devono versare — sempre mediante delega ad aziende di credito — il 75per cento dell'importo risultante al rigo 87 del quadro O del modello 740 oppure al rigo 15 del quadro O del modello 750. L'importo minimo dell'acconto non può, quindi, essere inferiore a 31 mila lire, che rappresenta il 75 per cento arrotondato di lire 41 mila.

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