Parigi: estradato Piperno di Paolo Patruno

Parigi: estradato Piperno Parigi: estradato Piperno (Segue dalla 1 ' pagina) bunale parigino non ha ravvisato però dalla documentazione inviata da Roma «una partecipazione diretta, anche presunta» a questi due atti, ma indizi sufficienti alla sua 'Complicità, mediante aiuto, istruzioni o assistenza». Secondo punto: in base alla convenzione franco-italiana, Piperno potrà essere perseguito dalla magistratura in Italia soltanto sui due capi d'imputazione accettati dal tribunale di Parigi per la concessione dell'estradizione. Terzo elemento: la «Chambre d'accusation» ha respinto la tesi della difesa di Piperno secondo la quale le accuse contenute nel mandato d'arresto spiccato il 28 agosto erano le stesse, sotto diversa formulazione, di quelle del precedente mandato di luglio (insurrezione contro lo Stato, associazione per delinquere, attentato allo Stato ecc.) già respinte dal tribunale di Parigi essendo di 'natura politica» in una sentenza del 29 agosto contraria all'estradizione. Infine, l'ultimo elemento che ha consentito alla magistratura francese di aggirare li difficile ostacolo dei crimini dì .natura politica». Nel loro «parere», i magistrati parigini hanno ritenuto che 'qualsiasi sia lo scopo ricercato o il contesto nel quale questi fatti (il" sequestro e l'assassinio di Moro, ndr) possano collocarsi, tenuto conto della loro gravità essi non possono essere consi- ! derati come aventi un carattere politico: Per motivare questa decisione, i giudici francesi si sono basati sull'art. 5 della legge del 1927 che regola In Francia la materia dell'estradizione, consentita per 'atti di barbarie odiosa commessi nel corso di un'insurrezione o d'una guerra civile». Tanto più questi crimini sono odiosi, hanno ritenuto i magistrati parigini, «quando in assenza di queste situazioni estreme le istituzioni legali del Paese richiedente (l'estradizione) si esercitano normalmente». In queste condizioni, ha concluso la Corte, «i crimini considerati non presentano alcun carattere politico». Naturalmente questa inter- pretazione della legge è aspramente criticata dai sostenitori di Piperno. Uno dei difensori, l'avv. Ledere, ha affermato che con questa sentenza 'l'oggettività della legge viene sostituita dal soggettivismo dei giudici che decidono del grado di gravità dei reati'. Lo psicologo Felix Guattari, a nome del «Comitato per 1 nuovi spazi di libertà» ha sostenuto che «i magistrati francesi hanno accettato di appoggiare una documentazione vuota, incoerente e in malafede». Ha aggiunto che 'il diritto d'asilo in Francia è in pezzi dopo i casi Croissant e Piperno» e ha attaccato poi la sinistra per la sua 'Passività» davanti alla «subdola instaurazione dello spazio giudiziario europeo». Infine, il leader del partito socialista Mitterrand ha deplorato •il sotterfugio giudiziario» del tribunale parigino che - ha ceduto alle pressioni governative' e ha chiesto la sospensione delle misure d'estradizione per garantire a Piperno 11 ricorso al Consiglio di Stato. La sezione istruttoria della corte d'appello di Parigi ha accolto ieri la richiesta di rinvio dell'esame della causa d'estradizione del redattore di 'Metropoli», Lanfranco Pace, avanzata dalla difesa. Pace, il cui caso è stato discusso immediatamente dopo quello di Piperno, comparirà di nuovo davanti alla «Chambre d'accusation» parigina il 24 ottobre. Paolo Patruno

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