Giurare davanti agli uomini

Giurare davanti agli uomini Atei in tribunale Giurare davanti agli uomini ROMA — La Corte Costituzionale, con sentenza depositata Ieri, ha dichiarato in contrasto con la Costituzione repubblicana l'articolo 251 del Codice di procedura civile •in quanto omette di limitare i riferimenti religiosi della formula di giuramento ai soli credenti». La sentenza si riferisce anche agli articoli 142, 316, 329 e 449 del Codice di procedura penale, dichiarandoli illegittimi per gli stessi motivi. Con questa sentenza la Corte si ricollega alla formula del giuramento della tradizione liberale; l'inciso «davanti a Dio» fu introdotto nel 1931 dal Codice Rocco come conseguenza dei Patti Lateranensi. (Continua a pagina 2 in settima colonna) La sentenza, con cui la Corte Costituzionale ha inciso sulla formula del giuramento per testimoni, periti ed interpreti in modo tale da porre sullo stesso piano l'ateo e il credente, farà sicuramente parlare a lungo di sé. Nei libri e nelle aule di giustizia. La sua importanza è pari alla delicatezza dell'argomento trattato, le sue statuizioni sono al medesimo tempo audaci e geniali; audaci nella forma, geniali nella sostanza. Vi è, indubbiamente, audacia nel tipo d'intervento adottato dalla Corte: ben cinque articoli di legge (uno del codice di procedura civile e quattro del codice di procedura penale) sono stati dichiarati illegittimi non nella loro totalità, come qualcuno avrebbe voluto, a costo di cancellare il giuramento dal sistema delle prove processuali, ma sono stati dichiarati illegittimi soltanto nella parte in cui la formula del giuramento imponeva anche all'ateo di contrarre un vincolo religioso davanti a Dio. Non è certo la prima volta che la Corte Costituzionale pronuncia una sentenza «manipolatrice» del testo di legge. Ma, questa volta, siamo di fronte ad un autentico innesto normativo. D'ora in avanti, infatti, la formula del giuramento, per non essere in contrasto con la Costituzione, dovrà contenere un inciso in più: cioè, l'inciso che limita al credente l'assunzione di responsabilità davanti a Dio. Fino ad ora la formula del giuramento nel processo civile era questa: •Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», previa ammonizione del testimone sull'importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti. Per il futuro, il giudice ammonirà il testimone sull'importanza religiosa e morale del giuramento, aggiungendo però che l'importanza religiosa vale soltanto ««e (il testimone è) credente», nonché sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, Giovanni Conso

Persone citate: Codice Rocco, Giovanni Conso

Luoghi citati: Roma