Riparte con buone speranze la legge per i patti agrari

Riparte con buone speranze la legge per i patti agrari Oggi comincia Pesame alla Commissione del Senato Riparte con buone speranze la legge per i patti agrari Le norme, che devono rinnovare i contratti in agricoltura, erano state approvate dal Senato e modificate dalla Camera: poi il governo cadde-Ora il Parlamento potrà esaminarle con urgenza DALLA REDAZIONE ROMANA ROMA — Di nuovo al traguardo di partenza in Parlamento la legge che dovrebbe rinnovare i contratti in agricoltura. E' da 30 anni che progetti e disegni di legge sui patti agrari vengono presentati, ma mai sono riusciti a diventare legge: il contrasto tra chi voleva innovare superando vecchi istituti come la colonia e la mezzadria e chi voleva invece non cambiare nulla era troppo profondo. Ora, c'è qualche probabilità che un accordo possa essere raggiunto. Da oggi, la Commissione Agricoltura del Senato comincia a esaminare il problema. I comunisti hanno presentato al Senato un testo di legge che riproduce integralmente quello che nella precedente legislatura era stato approvato a Palazzo Madama (e poi, con alcune modifiche, alla Camera). Poiché si tratta di un disegno di legge in parte già approvato, il Parlamento potrà esaminarlo con una procedura urgente, come prescrive il regolamento. Un altro testo, che tiene conto degli emendamenti approvati dai deputati, è stato presentato dalladc. II disegno di legge della de, presentato dal sen. Truzzi, prevede: Coltivatori diretti. All'affitto non si applica più la proroga e gli si dà una durata minima di 16 anni; per i contratti di affitto in corso di proroga valgono durate graduate nel tempo in 5 scaglioni. L'ulteriore durata del rapporto in corso decorre comunque dall'entrata in vigore della nuova legge. Vengono considerati coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia. Rientrano nella categoria dei coltivatori diretti anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme associate. Conduttore. Anche per il conduttore, i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge hanno una durata minimadi 16 anni. Affitto particolare. Dura 6 anni in considerazione della funzione economica e sociale dei rapporti di affittanza nelle zone montane. Equo canone. In materia il nuovo testo si adegua alle indicazioni fornite nel 1977 dalla sentenza della Corte Costituzionale. In concreto, viene suggerita la moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni (risultante dal catasto del 1939) per un coefficiente elavato da 24 a 36, nel minimo, e da 55 a 100, nel massimo. Coefficienti che saranno stabiliti nel loro esatto ammontare, per zone agrarie omogenee, dalle Commissioni tecniche provinciali tenendo conto della qualità e della classe dei terreni, nonché della necessità, con priorità, di garantire l'equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. In più vengono concessi fino a 20 punti, nel caso in cui i fondi rustici siano dotati di fabbricati non valutati in catasto, e altri punti, fino a 25, nel caso di fondi dotati di efficienti investimenti fissi, non valutati nel catasto del 1939. Si assegnano, infine, ulteriori 15 punti alle Regioni per rendere più aderente al contesto sociale ed economico locale la risultante finale della moltiplicazione, ossia il canone. Né si tralascia di provvedere alla rivalutazione dei canoni, tenendo conto anche dei dati ufficiali relativi al mutato valore della lira, oltre che dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi e della remunerazione del lavoro. Il testo presentato dalla de è in sostanza quello che fu ap-1 provato dalla Camera dei Deputati dopo una complessa manovra dell'ala più conservatrice democristiana che aveva tentato di mutare radicalmente e di insabbiare la legge. Il disegno di legge era stato prima approvato dal Senato, il 17 luglio 1978, dopo un anno e mezzo di travagliato confronto tra le sinistre e la de. Passato alla Camera dei Deputati fu modificato in qualche punto. Ma ormai si era alla vigilia della crisi di governo che avrebbe portato allo scioglimento anticipato delle Camere, e il provvedimento non ebbe più il voto definitivo del Senato, al quale doveva tornare per l'approvazione degli emendamenti.

Persone citate: Truzzi

Luoghi citati: Roma