Equo canone per le abitazioni quando scatta, chi deve pagarlo

Equo canone per le abitazioni quando scatta, chi deve pagarlo Una guida per applicare la legge (poco chiara) Equo canone per le abitazioni quando scatta, chi deve pagarlo Anche le disposizioni della legge n. 392, che si riferiscono a contratti di immobili destinati ad abitazione, sono di difficile comprensione: non e certamente encomiabile che un provvedimento, che Interessa la maggior parte della popolazione, contenga norme di dubbia interpretazione. Tanti problemi, tante controversie e contestazioni potevano essere eliminate, con un chiaro testo di legge. Per l contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitazione, in corso al momento dell'entrata In vigore della legge (30 luglio 1078). occorre sùbito distinguere tra quelli soggetti e quelli non soggetti a proroga. La suddivisione deve essere ritrovata nelle precedenti disposizioni di legge. Intendendosi soggetto a proroga il contratto stipulato con un inquilino che godeva di un reddito annuo complessivo netto non superiore a lire 8 milioni. Nella maggior parte del casi, all'entrata in vigore della legge n. 302.11 canone vigente era inferiore al canone equo. Per tale Ipotesi, la legge ha previsto: Per 1 contratti non soggetti a proroga, l'equo canone si applicherà a partire dall'inizio del secondo anno dall'en- ■ trata in vigore della legge e. cioè dal 30 luglio 1970. Detto aumento è stato suddiviso in I due parti, in quanto la metà dello stesso poteva essere richiesto dal proprietario fin dal 1" novembre 1978. Sempre per questi contratti, è possibile l'aggiornamento nella misura del 75% delle variazioni del costo della vita, accertate dall'Istat. Si è. peraltro, ritenuto dubbio che sia definitivamente valida la percentuale dell''1.25, in quanto essa non può tener conto dell'aumento verificatosi nell'anno precedente, 1 cui dati non sono ancora tutti noti (l'aggiornamento dovrà, quindi, essere richiesto con riserva di Indicarne l'ammontare). SI tratta, per la verità, della prima applicazione dell'agglor- namento al costo della vita a tali contratti Qualora. Invece, il canone corrisposto al momento dell'entrata In vigore della legge fosse stato superiore al canone equo, quest'ultimo è stato applicato dal 1 novembre 1078. ma l'aggiornamento del 75% è stato già applicato una volta da quella stessa data. Per 1 contratti soggetti a proroga si stabilisce: non vi e aggiornamento al costo della vita per 1 primi due anni a decorrere dal 30 luglio 1978. data di entrata in vigore della legge, e, pertanto, l'aggiornamento potrà applicarsi all'inizio del terzo anno (30 luglio 1980). ma In misura scalare e, comunque, non superiore al 75% dall'inizio del sesto anno: con l'applicazione integrale dell'equo canone, comunque, l'aggiornamento sarà applicato nella misura massima del 75%. Se il canone, dell'entrata In legge, era superiore all'equo canone, quest'ultimo è stato applicato dal 1 novembre 1078 e. da tale momento, è stato applicato anche l'aggiornamento Istat sulla base del 75%. Se li canone corrisposto era inferiore all'equo canone, sono stati scaglionati nel tempo i gli aumenti necessari per rag giungere quest'ultimo, rimanendo escluso, come abbiamo detto, l'aggiornamento al costo della vita per I primi 2 anni. Veniamo ora al punto sul quale. In questi giorni, si discute con maggior accanl- I mento e, cioè, le modalità di aumento del canone esistente al momento dell'entrata in v i - | gore della legge per portarlo a raggiungere l'equo canone: la legge prevede espressamente, per 11 1" novembre 1078. l'au¬ j 1 ! 1 al momento vigore della j mento del 20% e. per gli anni successivi, gli aumenti del 20% per 11 primo e del 15% per gli altri: la controversia riguarda, pertanto, l'appllcaj zlone del secondo aumento 1 del 20% sulla differenza tra 11 canone corrisposto al mo! mento dell'entrata In vigore 1 della legge e l'equo canone. SI tratta di una di quelle ipotesi nelle quali non esiste un'espressione legislativa j univoca (il che e molto grave) che possa evitare qualsiasi contestazione. Le argomentazioni più comuni sembrano essere le seguenti: se 11 canone equo deve applicarsi all'Inizio del seste anno, dopo l'entrata In vigore della legge, e, cioè 11 30 luglio 1983, non si capirebbe la di- j sarmonla di far cadere glt altri aumenti in novembre di I ciascun anno: la prima sca-1 denza dell'aumento sarebbe stata giuBtlflcata dalla necessità di permettere la ricerca di dati, al primo Impatto con la nuova legge. Non si tratta certo di disposizione chiarissima, ma che viene lnterpretata In tal senso dalla Reta-i zlone ministeriale presentata al Parlamento, nella quale si citano espressamente gli aumenti decorrenti dal 30 luglio1 di ogni anno. Indipendentemente dalla | controversia In atto (che con-\2sigila il proprietario di richle| dere, comunque, l'aumento dal 30 luglio 1979 ed a rilasciare ricevute salvo conguaglio) ' possiamo rilevare alcuni eleI menti che forse possono aiutare l'interprete: sdnelle prime pubblicazioni. | uscite subito dopo l'approva-pzione della legge e, per la verità, non tutte pregevoli, spesso i o a era indicata la data del 1 no- vembre anziché quella del 30 luglio 1979: successivamente le ulteriori edizioni delle stesse pubblicazioni hanno omesso di indicare espressamente una data: un giornale economico, di diffusione nazionale, ha pub- bucato un comunicato del 8u- j nia nel quale si afferma che li 20% di aumento in questione | ò dovuto dal 1 agosto 1979: se ciò corrisponde al vero, la | controversia si limiterebbe a| due soli giorni (30 luglio - 1 agosto) e non avrebbe più alcuna rilevanza Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi