Illegittimo articolo del Codice militare

Illegittimo articolo del Codice militare Sentenza della Corte Costituzionale Illegittimo articolo del Codice militare Punisce con la pena dell'ergastolo sia l'omicidio di un superiore che le lesioni gravi ' ROMA — La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 186 del Codice penale militare di pace nelle parti in cui punisce con la stessa pena stabilita per l'omicidio di un superiore — l'ergastolo — anche l'omicidio preterintenzionale o il tentato omicidio di' un superiore, le lesioni gravi o gravissime in danno di un ufficiale. La sentenza, pubblicata ieri con il numero 26/1979, afferma che costituisce uno «stravolgimento di valori» l'anteporre la disciplina militare, di per sé importante, al più importante «diritto alla vita e all'incolumità fisica», bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta. Comprendere nell'unica ipotesi delittuosa della «insubordinazione violenta» e punire nello stesso modo —continua la sentenza — comportamenti obiettivamente diversi e oltretutto pur differenziati dalle norme penali comuni, costituisce una palese violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge Secondo i giudici costituzionali, è «irragionevole» rltene>re che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipenjdentemente dall'entità dell'offesa alla vita o all'incolu,mità del superiore stesso, comporti una uguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica, «quasi che la tutela della vita o dell'incolumità del superiore siano sem¬ plicemente in funzione dell'ossequio da prestare alla divisa e al grado». La «incoerenza» delle disposizioni dichiarate incostituzionali è confermata — continua la sentenza — dal confronto con l'articolo 195 del Codice penale militare di pace sulla violenza compiuta contro l'inferiore il quale, pur considerando unitariamente l'omicidio, volontario o tentato o preterintenzionale, e le lesioni personali, non li punisce allo stesso modo, ma con le differenziate sanzioni disposte dalle norme penali comuni, sebbene aumentate fino a un terzo. Eppure è pacifico che anche in questa ipotesi l'offesa riguarda, oltre che l'incolumità fisica dell'inferiore, i doveri inerenti al rapporto gerarchico e alla disciplina in genere, perché «la gerarchia non va considerata a senso unico, ma implica una serie di obblighi gravanti sul superiore verso l'inferiore», e l'ordinamento delle forze armate deve sempre garantire nei rapporti personali la «pari dignità di tutti i militari», come disposto dalla legge 11 luglio 1978 n. 382 La sentenza avverte i militari che il parziale annullamento dell'art. 186 del Codice penale militare di pace «no7( comporta affatto la depenalizzazione» dell'omicidio preterintenzionale o del tentato omicidio di un superiore e delle lesioni gravi o gravissime in danno di un ufficiale: questi reati saranno puniti con le sanzioni disposte dal Codice penale ordinario in attesa che il parlamento provveda.

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